Sentenza del 24/01/2019 n. 1960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR del Molise che aveva annullato un avviso di liquidazione di euro 23.059,65 per imposta ipotecaria e di bollo, relativo a un finanziamento a medio-lungo termine garantito da privilegio speciale ed erogato da Sviluppo Italia s.p.a., intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dal TUB. Il primo motivo sosteneva che l'agevolazione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 spettasse esclusivamente alle banche e agli istituti di credito, e non agli intermediari finanziari. Il secondo motivo contestava l'esenzione delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato, sostenendo che la relativa norma fosse di stretta interpretazione e non applicabile per analogia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Quanto al primo motivo, ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 242/2017, che ha dichiarato illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dall'agevolazione fiscale per operazioni analoghe a quelle bancarie. La ratio dell'agevolazione è infatti favorire gli investimenti produttivi e i finanziamenti a medio-lungo termine, indipendentemente dalla natura bancaria o finanziaria del soggetto erogatore, purché abilitato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era già autonomamente sorretta dalla prima ratio decidendi, sufficiente a giustificare l'annullamento dell'avviso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601/1973, art. 15
L'agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio e lungo termine non può essere limitata alle sole banche quando operazioni analoghe siano effettuate da intermediari finanziari abilitati; l'esclusione di questi ultimi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
D.Lgs. n. 385/1993, artt. 106, 107 e 47
Il Testo unico bancario disciplina gli intermediari finanziari abilitati e la loro attività creditizia. La possibilità di operare nel settore del credito consente di considerarli soggetti comparabili alle banche ai fini dell'agevolazione, senza che sia decisiva la modalità con cui reperiscono la provvista.
D.Lgs. n. 347/1990, art. 1, comma 2
La norma sull'esenzione delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente. Nel caso concreto, tuttavia, la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza era già sostenuta da un'autonoma motivazione sufficiente.
Costituzione, artt. 3 e 41
L'esclusione degli intermediari finanziari è stata ritenuta irragionevole e lesiva della libertà di concorrenza, poiché discrimina finanziamenti aventi la stessa funzione economica solo in base alla natura del soggetto finanziatore.
Codice di procedura civile, art. 276
Il giudice può fondare la decisione su più rationes decidendi autonome. Se una di esse non viene validamente superata e resta sufficiente a sostenere la decisione, le censure contro le altre possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La violazione o falsa applicazione di legge può essere denunciata in cassazione, ma la censura deve risultare idonea a incidere su una motivazione effettivamente decisiva della sentenza.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sui finanziamenti a medio e lungo termine, occorre verificare non solo la durata e la natura dell'operazione, ma anche che il soggetto finanziatore sia un intermediario finanziario legalmente abilitato. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 242/2017, l'agevolazione non è riservata alle sole banche.
- La finalità concreta dell'agevolazione può prevalere sulla qualificazione formale del soggetto: se il beneficio mira a favorire investimenti produttivi, non è normalmente ragionevole escludere operatori abilitati che realizzano la stessa funzione economica delle banche.
- La provenienza pubblica delle risorse utilizzate per il finanziamento non trasforma automaticamente l'intermediario finanziario in un organo dello Stato e non consente, da sola, di applicare esenzioni previste per formalità eseguite nell'interesse diretto dello Stato.
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, è necessario impugnare efficacemente ciascuna di esse; il rigetto della censura contro una sola ratio può rendere inutili o inammissibili le contestazioni rivolte alle altre.
- Le norme agevolative ed esentative sono normalmente interpretate restrittivamente, salvo che l'esclusione di situazioni sostanzialmente identiche contrasti con la Costituzione o con la ratio economico-sociale del beneficio.
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