Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito derivante dalla partecipazione del 50% nella società, a sua volta destinataria di un autonomo avviso di accertamento fondato sulla percezione di utili extracontabili. Il contribuente aveva impugnato il proprio atto deducendo che l'avviso presupposto emesso nei confronti della società non fosse ancora definitivo, perché impugnato. La CTP aveva sospeso il giudizio sul reddito di partecipazione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale. Dopo la cassazione con rinvio della sentenza resa nel giudizio societario, la società non aveva riassunto il processo nel termine di sei mesi, con conseguente estinzione del processo pregiudiziale ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 546/1992. Nonostante ciò, la CTP aveva dichiarato inammissibile l'istanza dell'Agenzia di estinzione del giudizio sospeso, ritenendo che mancasse una formale pronuncia di estinzione del giudizio pregiudiziale. L'Agenzia ha quindi proposto regolamento necessario di competenza denunciando la violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c. e degli artt. 39, 43, 45 e 63 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il venir meno della causa di sospensione derivava automaticamente dalla mancata riassunzione del giudizio pregiudiziale, senza bisogno di un'espressa declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, qualificando il provvedimento impugnato come sostanzialmente confermativo della sospensione ex art. 295 c.p.c. e quindi impugnabile con tale rimedio. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nel processo tributario, l'omessa riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, rilevabile anche d'ufficio, e che per tale estinzione non è necessario un apposito provvedimento del giudice. Perciò la CTP non poteva ritenere ancora persistente la causa della sospensione solo perché nel giudizio pregiudiziale non era stata emessa una formale declaratoria di estinzione. La Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla CTP di Alessandria per i provvedimenti conseguenti e per la regolazione delle spese del merito; ha inoltre condannato il contribuente alle spese del regolamento di competenza.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria del giudizio è legata alla pregiudizialità tra cause; quando viene meno la causa che l'ha determinata, il processo sospeso può riprendere o essere definito secondo le regole proprie del rito tributario.
art. 393 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. quale parametro della censura proposta dall'Agenzia nel regolamento di competenza.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che disciplinano la sospensione nel processo tributario.
art. 43 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa alla ripresa del processo sospeso nel rito tributario.
art. 45 d.lgs. n. 546/1992
richiamato sia per la disciplina dell'estinzione per inattività delle parti sia per il rilievo officioso dell'estinzione nel processo tributario.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
la mancata riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Cassazione entro sei mesi determina l'estinzione dell'intero processo; tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio e non richiede uno specifico provvedimento del giudice.
art. 42 c.p.c.
richiamato nel motivo come norma processuale di riferimento per l'impugnazione con regolamento di competenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente l'applicazione del codice di procedura civile al processo tributario nei limiti compatibili, rendendo ammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza
la Corte precisa che tale previsione non esclude il regolamento di competenza contro i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario il regolamento necessario di competenza è ammissibile avverso i provvedimenti che, anche se formalmente resi in forma di sentenza, abbiano in sostanza contenuto di ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
- L'omessa riassunzione del giudizio di rinvio dopo cassazione determina l'estinzione dell'intero processo tributario, estinzione rilevabile anche d'ufficio e non subordinata a una specifica pronuncia del giudice.
- Quando il processo pregiudiziale si estingue per mancata riassunzione, viene meno la causa della sospensione del giudizio dipendente, sicché il giudice di quest'ultimo non può mantenere la sospensione sul presupposto della mancata formale dichiarazione di estinzione nel processo pregiudiziale.
- Nel rito tributario la disciplina speciale dell'estinzione per mancata riassunzione prevale sulla mera esigenza di un formale provvedimento dichiarativo, perché l'effetto estintivo si produce ex lege.
- In caso di sospensione necessaria per pregiudizialità, il controllo del giudice sul permanere della causa sospensiva deve considerare gli effetti sostanziali dell'estinzione del processo pregiudiziale e non limitarsi al dato formale del provvedimento dichiarativo.
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