Sentenza del 24/03/2017 n. 7623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'annullamento di una cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo, disposto dalla CTR di Genova perché la cartella non indicava in modo specifico il responsabile del procedimento. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava un vizio di motivazione, sostenendo che i responsabili dei procedimenti fossero stati nominativamente indicati; il secondo contestava l'erronea applicazione del D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, e della L. n. 241/1990, art. 5, sostenendo che fosse sufficiente indicare il dirigente o il responsabile apicale dell'ufficio. La società resistente ha negato che i nominativi fossero effettivamente riportati nella cartella e ha eccepito, tra l'altro, che Equitalia non fosse legittimata a contestare l'omessa indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, riferibile all'ente impositore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia. Il ricorso non riportava in modo specifico e autosufficiente il contenuto della cartella e degli altri atti sui quali si fondavano le censure, impedendo alla Corte di verificare se i responsabili fossero realmente indicati nominativamente e se la CTR avesse erroneamente valutato le risultanze processuali. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.200 euro, oltre spese generali e accessori di legge. Rimane quindi ferma la decisione della CTR che aveva annullato la cartella e l'iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione deve indicare specificamente quale punto decisivo sia stato omesso o valutato erroneamente e deve consentire alla Corte di verificarne la rilevanza.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il ricorso per cassazione può contestare l'erronea interpretazione o applicazione delle norme giuridiche, ma la censura deve essere fondata su una precisa ricostruzione dei fatti processualmente accertati.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter
La norma è stata invocata in relazione all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito la corretta interpretazione della disposizione, poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Legge n. 241 del 1990, art. 5
La disposizione riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento. Equitalia sosteneva che potesse coincidere con il dirigente o il responsabile apicale dell'unità organizzativa, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia l'omessa o erronea valutazione di documenti o risultanze processuali deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale, indicare dove siano stati prodotti e spiegare perché siano decisivi. Non è sufficiente un generico rinvio agli atti del precedente giudizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non basta affermare genericamente che la sentenza contrasta con i documenti di causa: occorre trascrivere o riprodurre il contenuto decisivo degli atti e indicarne la collocazione processuale.
- Quando la censura riguarda il contenuto di un documento, come una cartella di pagamento, il ricorrente deve riportare con precisione la parte del documento che dimostrerebbe l'errore del giudice di merito.
- La Corte di cassazione non riesamina autonomamente gli atti del processo di merito per colmare le carenze del ricorso; se la censura non è autosufficiente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esaminare la questione sostanziale.
- In controversie sulla cartella di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in concreto sulla base del contenuto effettivo della cartella e delle norme applicabili; non è sufficiente dedurre in modo astratto che il responsabile fosse individuabile.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio, anche quando la decisione si fonda sull'inammissibilità del ricorso e non sull'esame del merito.
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