Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 248/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento denominato “Ordinanza - Ingiunzione e Ripristino dello Stato dei Luoghi”, prot. n. 11168/2025 CDP/MPM/cg del 28 ottobre 2025, notificato al ricorrente in data 8 novembre 2025, a firma del Direttore dell’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con il quale: (i) è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in relazione agli immobili siti in Robecco sul Naviglio, Fraz. Cascinazza, distinti al Catasto Terreni al Foglio 17, mappali 81, 147, 479; (ii) è stato ingiunto il pagamento della somma di € 120,00 per spese di procedimento, dando atto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.084,00; (iii) è stata preannunciata l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di inottemperanza; - del Processo Verbale di Accertamento di Trasgressione n. 2/2022 del 2 febbraio 2022, richiamato nel provvedimento impugnato quale atto presupposto; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali di sopralluogo del 24 novembre 2021 e il silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze di accesso agli atti e di sanatoria.

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza-ingiunzione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a immobili siti nel territorio del Parco, con ingiunzione al pagamento delle spese di procedimento e diffida al ripristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del Direttore dell’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino che ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a immobili siti in Robecco sul Naviglio, ha ingiunto il pagamento di 120 euro per spese di procedimento, dato atto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di 2.084 euro e preannunciato ulteriori sanzioni in caso di inottemperanza. Sono stati impugnati anche il verbale di accertamento della trasgressione, i verbali di sopralluogo e il silenzio dell’Amministrazione sulle istanze di accesso agli atti e di sanatoria. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riservare a un esame più approfondito la valutazione sulla fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riservando a un esame più approfondito la valutazione sulla fondatezza del ricorso, ha escluso allo stato la sussistenza del periculum in mora, ritenendo non configurabile un danno grave e irreparabile. Secondo il Collegio, l’atto impugnato costituisce una mera diffida: il danno prospettato non si produce immediatamente, poiché soltanto la mancata presentazione di un idoneo progetto di ripristino, che la difesa del ricorrente ha dichiarato essere in fase di predisposizione, potrebbe condurre all’adozione di una specifica ordinanza-ingiunzione di ripristino ai sensi dell’art. 28, comma 2, della legge regionale n. 86 del 1983. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 28, comma 2, l.r. n. 86/1983

    specifica Ordinanza-Ingiunzione di Ripristino dello Stato dei luoghi

    La mancata presentazione di un idoneo progetto di ripristino potrebbe determinare l’adozione di una specifica ordinanza-ingiunzione; tale eventualità futura esclude, allo stato, l’immediatezza del danno grave e irreparabile derivante dalla mera diffida.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di una diffida al ripristino non può essere concessa in assenza di un danno grave e irreparabile attuale o imminente: se gli effetti pregiudizievoli dipendono da un successivo provvedimento specifico, il periculum in mora non è integrato.
  • Quando l’atto impugnato si limita a diffidare il destinatario e l’amministrazione deve ancora adottare un’ulteriore ordinanza per rendere coercitivamente attuale l’obbligo di ripristino, la tutela cautelare va valutata considerando la natura non immediatamente lesiva della diffida.
  • La riserva di un esame più approfondito sulla fondatezza del ricorso non impedisce il rigetto della cautela quando manca il requisito autonomo del danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.