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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5426/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza n. 3694/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto l'opposizione al diniego del gratuito patrocinio a spese dello Stato ritenendo applicabile la presunzione di superamento del limite di reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002. La presunzione era fondata su elementi indiziari e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Pandolfino Attilio) che attribuivano all'ATTANASIO ruolo apicale in un'associazione di tipo mafioso e percezione regolare e cospicua di utilità economiche dall'organizzazione, non smentite da prove contrarie. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione di norme (artt. 76 comma 4-bis e 112 comma 2 D.P.R. 115/2002; artt. 125 comma 3 e 178 comma 1 lett. c) c.p.p.) e contestava la confutabilità della dichiarazione del collaboratore, rilevando che quest'ultimo risulta indagato per calunnia in un procedimento denunciato dallo stesso ATTANASIO.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione dell'ordinanza di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 in Cassazione sia consentita soltanto per violazione di legge e non per vizio di motivazione; nel caso concreto non sussisteva un vizio motivazionale e il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente applicato la presunzione relativa di cui all'art. 76, comma 4-bis, basandosi su elementi dichiarativi e indiziari coerenti. Le allegazioni difensive del ricorrente sono state considerate generiche e non adeguate a confutare la valutazione del giudice distrettuale secondo cui il ricorrente e la sua famiglia beneficiavano di contributi dall'organizzazione criminale. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis

    Prevede una presunzione relativa di superamento del limite di reddito per soggetti condannati per taluni reati (tra cui l'associazione di tipo mafioso), sulla base dell'assunto che tali reati siano stati commessi avendo beneficiato di redditi illeciti. In questo caso la Corte ha ritenuto che la presunzione potesse trovare applicazione in presenza di dichiarazioni del collaboratore e altri elementi indiziari, spostando l'onere della prova sul richiedente il patrocinio che deve dimostrare l'assenza di redditi illeciti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4

    Stabilisce i termini e i modi dell'opposizione al diniego del gratuito patrocinio; la giurisprudenza interpretata dalla Corte precisa che l'ordinanza che decide tale opposizione può essere impugnata in Cassazione solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione salvo che la motivazione sia del tutto assente o manifestamente carente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il giudice possa condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa norma per irrogare la sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 139 del 2010

    Interpretazione costituzionale che qualifica la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, come relativa (ribaltabile mediante prove contrarie). La Corte di cassazione ha richiamato questo principio per confermare la legittimità dell'uso della presunzione nel caso di specie.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, deve valutarsi l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; nel caso la Corte non ha ravvisato tale assenza.

  • Norme indicate dal ricorrente (art. 112 comma 2 D.P.R. 115/2002; art. 125 comma 3 c.p.p.; art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.)

    Queste norme sono state richiamate dal ricorrente come presunte violate (per esempio per mancata risposta a censure difensive o per violazioni procedurali). La Corte però ha ritenuto i motivi generici e non idonei a dimostrare una violazione di legge o un'effettiva omissione del giudice, e quindi non ha accolto tali censure.

Massime di principio

  • La presunzione di superamento del limite di reddito ex art. 76 comma 4-bis D.P.R. 115/2002 opera in favore dell'amministrazione quando vi siano condanne per taluni reati (es. associazione mafiosa) e può essere fondata su dichiarazioni di collaboratori e su elementi indiziari: il richiedente il patrocinio deve fornire prove specifiche e concrete per confutarla.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e rilevanti, possono costituire elemento decisivo per escludere l'accesso al gratuito patrocinio; la mera esistenza di un procedimento (anche per calunnia) nei confronti del collaboratore non annulla automaticamente la valutazione probatoria, se il giudice ritiene le dichiarazioni coerenti con altri elementi.
  • Le ordinanze che decidono l'opposizione al diniego del gratuito patrocinio ex art. 99 DPR 115/2002 sono impugnabili in Cassazione soltanto per violazione di legge; i motivi che attaccano solo la prospettazione motivazionale del provvedimento sono in genere inammissibili salvo che vi sia un difetto motivazionale assoluto.
  • Se il ricorso per cassazione è inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, salvo che sia dimostrabile l'assenza di colpa nella scelta di proporre l'impugnazione.
  • In situazioni analoghe, chi chiede il gratuito patrocinio dopo condanne per reati rilevanti ai sensi dell'art. 76 deve documentare in modo positivo e specifico l'assenza di redditi illeciti o l'interruzione dei presunti contributi ricevuti dall'organizzazione per poter efficacemente contrastare la presunzione legale.

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