Sentenza n. 13514/2026 - Roma, Sezione 2Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo vincolante della Soprintendenza e determinazioni dirigenziali di reiezione di una domanda di condono edilizio relativa a tre interventi, oltre al silenzio-inadempimento inizialmente formatosi sulla domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento di Roma Capitale sulla domanda di condono edilizio relativa a tre distinti interventi presso un immobile di Roma, nonché il parere negativo vincolante della Soprintendenza. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha adottato tre provvedimenti espressi di reiezione, impugnati con motivi aggiunti. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. per il silenzio; violazione degli artt. 134 e 142 d.lgs. 42/2004 e del d.m. 21 ottobre 1954, come modificato dal d.m. 7 febbraio 2007; travisamento ed errore nei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità manifesta; erronea individuazione dei vincoli paesaggistici e dell'assetto urbanistico dell'area; mancata valutazione della compatibilità concreta delle opere con i valori paesaggistici; omessa considerazione del carattere sopravvenuto del vincolo; valutazione unitaria di interventi distinti e autonomi; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 con riferimento a uno degli interventi. La ricorrente ha inoltre sostenuto che due interventi erano interni e non visibili e che il parere avrebbe richiamato genericamente una cosiddetta quinta prospettica e lo stato dei luoghi senza confrontarsi con le caratteristiche concrete delle opere.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda relativa al silenzio-inadempimento, poiché l'amministrazione, anche in esecuzione della precedente sentenza non definitiva, aveva adottato provvedimenti espressi sui tre sottonumeri della domanda di condono. Nel merito ha accolto il ricorso principale, per la parte impugnatoria, e i motivi aggiunti, annullando il parere della Soprintendenza e le conseguenti determinazioni comunali. Il giudice ha ritenuto che il parere negativo, pur vincolante, non dovesse essere autonomamente impugnato, potendo essere censurato unitamente agli atti comunali che lo avevano recepito. In presenza di un vincolo paesaggistico sopravvenuto, l'autorità preposta deve formulare un giudizio concreto di compatibilità paesaggistica dell'opera già realizzata, non un giudizio astratto di conformità come se l'intervento dovesse ancora essere eseguito. Il parere è stato ritenuto generico e stereotipato, privo di una valutazione concreta delle singole opere e inidoneo persino a integrare un giudizio di conformità. Per i primi due interventi, consistenti rispettivamente nell'utilizzazione di una superficie interna sottostante alle scale e nel frazionamento interno di un locale, il giudice ha escluso logicamente che potessero incidere sui valori paesaggistici della fascia costiera, non essendo visibili. Quanto al terzo intervento, relativo alla copertura del cortile, il parere non aveva comunque svolto il necessario giudizio di compatibilità, malgrado la maggiore visibilità esterna dell'opera. Le amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in euro 1.500 ciascuna, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è divenuta improcedibile dopo l'adozione di provvedimenti espressi da parte dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi e alla dedotta omissione procedimentale, ma la decisione fonda l'annullamento soprattutto sull'illegittimità sostanziale e motivazionale del parere paesaggistico.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La precedente sentenza non definitiva aveva disposto la conversione dal rito camerale del silenzio al rito ordinario per le domande impugnatorie.
art. 134, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 42/2004
La norma è stata richiamata in relazione all'individuazione dei vincoli paesaggistici gravanti sull'area.
art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'inapplicabilità del vincolo paesaggistico in ragione della preesistenza della pianificazione urbanistica; il giudice ha deciso la controversia valorizzando comunque l'insufficienza concreta e motivazionale del parere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando un vincolo paesaggistico sopravviene alla realizzazione dell'abuso edilizio oggetto di condono, l'autorità preposta alla tutela deve esprimere un giudizio concreto di compatibilità paesaggistica dell'opera già realizzata, tenendo conto delle sue caratteristiche effettive e del rapporto con i valori tutelati; non può valutare l'intervento come se dovesse ancora essere eseguito.
- Il vincolo paesaggistico sopravvenuto non costituisce, di per sé, una preclusione automatica e insuperabile alla condonabilità dell'opera: occorre verificare in concreto la compatibilità tra la permanenza del manufatto e le esigenze di tutela poste dal vincolo.
- Il parere paesaggistico negativo, anche quando abbia natura vincolante, non deve essere necessariamente impugnato in via immediata e autonoma, potendo essere contestato unitamente al provvedimento finale che lo recepisce o ne fa applicazione.
- Un parere paesaggistico fondato su formule generiche e stereotipate, privo di un esame distinto delle opere oggetto di condono e della loro concreta incidenza sui valori paesaggistici, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
- La valutazione paesaggistica deve considerare le caratteristiche specifiche dell'intervento: opere interne e non visibili non possono essere ritenute incidenti sui valori estetici, morfologici e paesaggistici mediante un generico richiamo al vincolo e al contesto territoriale.
- L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso sulla domanda amministrativa determina l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio, ma non impedisce l'esame delle censure rivolte contro il provvedimento sopravvenuto mediante motivi aggiunti.
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