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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 5.2.2024, n. 36.

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 5 febbraio 2024, n. 36, relativa all'attribuzione della carta del docente per le annualità 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con una provvista di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2020/21 e 2021/22, oltre a interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità oggetto del giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e sino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, sino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in presenza dei relativi presupposti e di richiesta di parte, la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione

    La sentenza del giudice ordinario richiamata nel giudizio di ottemperanza aveva disposto la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione o di somme determinate, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni.
  • In presenza di un'inottemperanza non contestata nel merito e dell'inutile decorso del termine dilatorio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato, specificando le concrete attività necessarie per conformarsi alla pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato e stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, l'ordine di esecuzione del giudicato può essere assistito da una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata ai giorni di ritardo e decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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