Cassazione Penale, Sentenza n. 9300/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sarni aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 3/10/2023, respinse la richiesta ritenendo che non sussistesse una prognosi favorevole di reinserimento sociale in ragione di un episodio del 5/08/2023: intervento dei Carabinieri per una lite, segnalazioni di aggressione ai vicini, Sarni trovato in casa che violava il divieto di comunicazioni via cellulare, rifiuto di far entrare i militari e minacce di morte rivolte ai vicini. Con ricorso il condannato denunciò violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato una memoria difensiva – con remissione di querela del vicino che ricostruiva diversamente i fatti e negava violazioni di domicilio – e non aveva valutato la documentata disponibilità di un nuovo domicilio (abitazione della compagna a Nola) indicato per scontare la detenzione domiciliare e la sua idoneità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha escluso che la remissione di querela imponesse un diverso esito, osservando che i Carabinieri avevano direttamente constatato violazioni (uso del cellulare contro un divieto) e avevano udito minacce, per cui il Tribunale non è stato illogico nel non attribuire rilievo decisivo alla versione del vicino. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata valutazione dell'idoneità del nuovo domicilio: l'ordinanza impugnata non contiene alcun giudizio sulla idoneità della soluzione abitativa proposta, omissione che incide sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che dovrà anche valutare l'idoneità del domicilio offerto.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario
Disciplina la concessione della detenzione domiciliare come misura alternativa; la valutazione richiede la verifica della prognosi di positivo reinserimento sociale e dell'idoneità del domicilio indicato dal richiedente
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norma richiamata per la limitazione dell'esposizione del motivo nel ricorso; qui citata per segnalare che il motivo è stato enunciato nei termini richiesti
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020; Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017
Secondo i precedenti citati, la mancata considerazione di memorie difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento, ma può incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione; il giudice deve pertanto valutare e motivare anche in relazione agli elementi nuovi che possono influire sulla decisione
Massime di principio
- Se un episodio è stato in parte osservato direttamente dalle forze dell'ordine (es. violazione di prescrizioni, minacce), la remissione di querela della parte offesa non è automaticamente determinante per escludere rilievo all'episodio agli effetti della misura alternativa
- La valutazione per la concessione della detenzione domiciliare richiede non solo l'esame della gravità dell'episodio, ma anche della disponibilità e dell'idoneità del domicilio proposto; l'omessa valutazione del nuovo domicilio può rendere illogica la motivazione e comportare annullamento e rinvio
- Le memorie difensive e i documenti allegati devono essere esaminati e recepiti esplicitamente nel provvedimento motivato; la semplice menzione o l'ignoramento di elementi significativi può configurare vizio di motivazione
- La sussistenza di violazioni di misure in corso (es. divieti di comunicazione) e di condotte minacciose sono indici rilevanti per la prognosi di reinserimento, ma vanno valutati nel contesto complessivo e bilanciati con elementi propositivi (es. nuovo domicilio, supporto familiare)
- In caso di accertata omissione motivazionale su elementi decisivi posti dal ricorrente, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non l'immediata concessione della misura
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