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Sentenza

Sentenza del 03/01/2022 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

NOTIFICAZIONE CARTELLA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento (intimazione di pagamento) emessa a seguito di un atto impositivo che era divenuto definitivo per mancata impugnazione; sosteneva che la cartella dovesse essere sindacabile anche quanto ai profili sostanziali dell'atto impositivo da cui derivava il debito

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, essendo stata emessa in seguito a un atto impositivo ormai definitivo per mancata impugnazione, non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza la cartella è sindacabile in giudizio solo per i vizi propri (es. difetti formali nella notificazione, errori materiali nel calcolo, vizi di forma dell'intimazione), mentre le questioni relative al merito dell'atto impositivo originario non possono essere rimesse in discussione tramite l'impugnazione della cartella

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3

    l'intimazione di pagamento non assume natura di nuovo atto impositivo quando deriva da un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione; pertanto essa è sindacabile solo per i vizi propri e non per i profili sostanziali già definiti

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento deriva da un atto impositivo ormai definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non può riaprire il merito dell'imposta attraverso l'impugnazione della cartella
  • L'impugnazione della cartella è efficace solo per far valere vizi propri dell'intimazione: difetti di notifica, inesattezze nei calcoli, errori formali, omessa o errata indicazione degli estremi, irregolarità nella sottoscrizione o nella competenza dell'ente che ha emesso la cartella
  • Per contestare la sostanza dell'imposta (es. illegittimità dell'atto impositivo), era necessario impugnare l'atto impositivo nei termini previsti; la mancata impugnazione rende quella materia preclusa in sede di opposizione alla cartella
  • In situazioni in cui la cartella introduce nuovi elementi non presenti nell'atto originario (es. nuovi interessi non dovuti, addebiti aggiuntivi non contemplati dall'atto impositivo), tali aspetti possono essere valutati come vizi propri della cartella e quindi sindacabili
  • Prima di proporre opposizione alla cartella, conviene verificare la storia dell'atto impositivo (notifiche, eventuali impugnazioni, decorrenze dei termini) e concentrare il gravame solo sui profili effettivamente sindacabili dell'intimazione

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