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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: 28 provvedimenti di revoca di altrettanti nulla osta al lavoro subordinato rilasciati a favore di lavoratori stranieri su istanza della società ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, 28 provvedimenti emessi il 9 febbraio 2026 dalla Prefettura di Mantova, con cui erano stati revocati altrettanti nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla società ricorrente per lavoratori stranieri. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la società giustificava le richieste sulla base di un contratto di subappalto da eseguirsi nella provincia di Mantova, nell'ambito delle quote di ingresso attribuite a tale provincia. Il contratto di subappalto era stato trasmesso alla Prefettura soltanto dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e, nella versione allora trasmessa all'amministrazione, risultava privo delle firme delle parti contraenti; la versione firmata era stata prodotta soltanto nel giudizio. I provvedimenti di revoca si fondavano inoltre sull'ulteriore circostanza che la richiesta di verifica dell'indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale non era stata effettuata prima della presentazione delle istanze di nulla osta, ma solo dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. L'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo il ricorso, a un sommario esame, privo di sufficienti profili di fondatezza, il Collegio ha considerato rilevante il fatto che il contratto di subappalto destinato a giustificare le richieste di nulla osta fosse stato trasmesso all'amministrazione senza le firme delle parti e che la versione firmata fosse stata prodotta solo in giudizio. Tale produzione successiva non è stata ritenuta idonea a invalidare ex post provvedimenti che apparivano legittimi sulla base della documentazione disponibile nel procedimento amministrativo. Il TAR ha invece riservato alla fase di merito l'approfondimento dell'altra questione, concernente la tardività della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 9 D.P.C.M. 27.9.2023

    nell'ambito delle quote di ingresso attribuite alla stessa provincia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La norma è richiamata quale base dell'attribuzione delle quote di ingresso alla provincia competente per le richieste di nulla osta.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione applicata per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento amministrativo, rileva la documentazione effettivamente acquisita dall'amministrazione nel procedimento; la produzione in giudizio di una versione successivamente perfezionata o integrata del documento non è, di per sé, idonea a invalidare ex post un atto che appariva legittimo sulla base degli elementi disponibili all'amministrazione al momento della decisione.
  • La verifica giudiziale cautelare può ritenere non sufficientemente fondata la domanda quando il documento posto a fondamento dell'istanza amministrativa, al momento della valutazione dell'amministrazione, risulti privo di elementi essenziali quali le sottoscrizioni delle parti contraenti.
  • Quando una distinta questione di legittimità richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e respingere comunque la domanda cautelare sulla base di un autonomo profilo di manifesta o probabile infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelareSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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