Sentenza n. 5456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’esclusione del candidato dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri per l’anno 2024, la determinazione della sottocommissione medica e la graduatoria finale nei limiti dell’interesse del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
La controversia
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti del candidato, annullando la sua esclusione dal concorso e la presupposta determinazione della sottocommissione medica. Nel giudizio d’appello il candidato si è costituito esclusivamente per dichiarare espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso di primo grado e alla decisione della controversia, avendo scelto di orientare diversamente il proprio percorso personale e professionale in ragione di sopravvenute opportunità lavorative e di studio. Non sono stati esaminati i motivi sostanziali relativi alla legittimità dell’esclusione, alla valutazione medica o alla graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inequivocabile la dichiarazione del candidato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può disporre dell’azione sino a quando la causa è trattenuta per la decisione, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse o rinunciando espressamente al ricorso; il giudice deve prenderne atto e non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso di primo grado è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza del TAR è stata annullata senza rinvio. Anche l’appello del Ministero è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, venuta meno la controversia principale, non sussisteva più interesse alla prosecuzione del gravame. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda e del suo esito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la declaratoria di improcedibilità nel giudizio amministrativo.
art. 38 c.p.a.
Richiamato insieme agli articoli 35 e 85 c.p.a. per la definizione processuale della controversia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l’oscuramento delle generalità dell’appellato e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento UE 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento.
Massime di principio
- In applicazione del principio dispositivo, nel processo amministrativo il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione o rinunciare espressamente al ricorso.
- Quando la parte ricorrente dichiara in modo inequivocabile il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e non può procedere d’ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, anche l’appello proposto dall’amministrazione contro quella sentenza.
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