Sentenza n. 1517/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) del Decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania di Napoli - Ufficio del Personale della Formazione - Settore Disciplina, di inflizione della sanzione disciplinare della “Censura” nei confronti del ricorrente; b) del verbale di audizione del 26 gennaio 2024 e della relativa Delibera del Consiglio di Disciplina con la quale è stata proposta al Provveditore la sanzione della censura inflitta al ricorrente con il Decreto impugnato sub “a”; c) degli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- avviato nei confronti del ricorrente e culminato nell'adozione dei provvedimenti impugnati sub “a” e “b” ivi compresa la contestazione di addebiti prot.n.-OMISSIS- del 21/11/2023; d) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, nonché verbale e delibera del Consiglio regionale di disciplina
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione della censura inflittagli in relazione all’allontanamento non autorizzato dal posto di servizio presso la Casa circondariale di Poggioreale. Ha dedotto, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 449/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e mancata ponderazione delle giustificazioni e dei precedenti di servizio; la violazione dell’art. 16 del d.lgs. 449/1992 e del giusto procedimento; la violazione degli artt. 3, comma 2, e 19 del d.lgs. 449/1992; infine, la violazione dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990 e dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Il ricorrente ha contestato sia la competenza del Provveditore regionale a irrogare la censura, sostenendo che essa spettasse al dirigente dell’istituto penitenziario cui era addetto, sia il mancato accoglimento, adeguatamente motivato, della richiesta di acquisizione dei filmati delle videocamere di sorveglianza, rilevanti per dimostrare la durata dell’assenza e l’eventuale sussistenza di circostanze attenuanti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto sanzionatorio e il verbale del Consiglio di disciplina. In primo luogo, ha ritenuto fondata e dirimente la censura di incompetenza: ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 449/1992, la censura deve essere inflitta per iscritto dal direttore dell’ufficio dal quale il trasgressore dipende gerarchicamente; l’art. 7 del d.P.R. 82/1999 individua, per il personale addetto agli istituti penitenziari, la subordinazione gerarchica al dirigente dell’istituto. Pertanto, la censura avrebbe dovuto essere irrogata dal dirigente dell’istituto penitenziario e non dal Provveditore regionale, la cui competenza riguarda sanzioni diverse. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla lesione delle prerogative difensive e al difetto di istruttoria: l’amministrazione non ha considerato la tempestiva richiesta di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza, potenzialmente rilevanti per verificare la durata dell’assenza e apprezzare una circostanza attenuante. La richiesta è riconducibile alle facoltà difensive previste dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 449/1992. È stato fatto salvo l’ulteriore esercizio dell’azione amministrativa. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 449/1992
La sanzione della censura è inflitta per iscritto dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
La censura deve essere irrogata dal dirigente dell’ufficio cui il dipendente è gerarchicamente subordinato.
art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 449/1992
grave negligenza in servizio
La disposizione individua l’infrazione disciplinare contestata al dipendente.
art. 7, comma 1, d.P.R. 82/1999
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ... è gerarchicamente subordinato ai dirigenti ... degli istituti o servizi penitenziari ... cui è addetto.
Per il personale addetto a un istituto penitenziario, la subordinazione gerarchica rilevante ai fini dell’irrogazione della censura fa capo al dirigente dell’istituto.
art. 11 d.lgs. 449/1992
tenere conto di tutte le circostanze attenuanti; ... siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato
L’organo competente deve considerare le circostanze attenuanti e vagliare effettivamente le giustificazioni dell’incolpato.
art. 12, comma 3, d.lgs. 449/1992
l'incolpato deve essere avvertito della facoltà di presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini e testimonianze
Le facoltà difensive comprendono anche l’indicazione di circostanze sulle quali svolgere ulteriori indagini; la richiesta tempestiva deve essere esaminata nell’istruttoria disciplinare.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
art. 116, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Nell’ordinamento disciplinare del personale di polizia penitenziaria, la sanzione della censura deve essere irrogata dal direttore dell’ufficio dal quale il dipendente dipende gerarchicamente; per il personale addetto a un istituto penitenziario, tale competenza spetta al dirigente dell’istituto e non al Provveditore regionale, salvo diversa specifica previsione normativa.
- La violazione delle regole sulla competenza dell’organo sanzionatorio determina l’illegittimità del provvedimento disciplinare e ne impone l’annullamento.
- Nel procedimento disciplinare, l’amministrazione deve esaminare concretamente le richieste istruttorie tempestivamente formulate dall’incolpato quando siano potenzialmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti o per l’apprezzamento di circostanze attenuanti.
- Il diritto dell’incolpato di indicare circostanze sulle quali svolgere ulteriori indagini, previsto dalla disciplina del procedimento disciplinare, impone una valutazione effettiva e motivata delle richieste difensive; il loro sostanziale ignoramento integra una lesione delle garanzie partecipative e un difetto di istruttoria.
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