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Sentenza

Sentenza del 15/09/2016 n. 7020 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - FRODI CAROSELLO - Fatture soggettivamente inesistenti - Deduzione costi e detrazione IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di operazioni documentate da fatture soggettivamente inesistenti, cioè fatture relative a operazioni effettivamente avvenute ma emesse da un soggetto diverso da quello realmente coinvolto nella cessione. Il contribuente ha sostenuto la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, mentre l'Ufficio ha ritenuto che il coinvolgimento in una frode carosello impedisse tali benefici. La questione decisiva è stabilire se i costi siano effettivi, inerenti, di competenza e certi e, per l'IVA, se l'Amministrazione abbia provato che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

La decisione

I costi sostenuti restano deducibili ai fini delle imposte sui redditi quando risultano effettivi, inerenti, di competenza e certi, anche se le fatture provengono da società coinvolte nella frode. L'IVA resta detraibile se l'Ufficio non dimostra la consapevolezza, effettiva o potenziale, del contribuente circa l'esistenza della frode carosello a monte. Pertanto, sulla base del principio riportato, l'accertamento è risultato infondato nella parte relativa al recupero dei costi e dell'IVA, in assenza di adeguata prova della partecipazione consapevole alla frode.

Norme richiamate

  • Principi in materia di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi

    La deducibilità non è automaticamente esclusa dalla soggettiva inesistenza del fornitore o dal suo coinvolgimento in una frode, se il costo è reale, inerente all'attività, di competenza del periodo e certo nella sua esistenza e determinabilità.

  • Principi unionali e nazionali in materia di detrazione dell'IVA e frodi carosello

    La detrazione dell'IVA può essere negata solo quando sia provato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode. Non è sufficiente dimostrare il coinvolgimento fraudolento di altri soggetti nella catena commerciale.

Massime di principio

  • La fattura soggettivamente inesistente non implica automaticamente che l'operazione economica sia fittizia: occorre distinguere tra realtà della cessione o prestazione e correttezza dell'identità del fornitore.
  • Ai fini della deduzione dei costi, il contribuente deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione, la sua inerenza all'attività, la competenza temporale e la certezza dell'importo.
  • Per negare la detrazione dell'IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la conoscenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente; il mero rapporto con un soggetto irregolare non è sufficiente.
  • La buona fede del contribuente deve essere valutata considerando le circostanze concrete dell'operazione, inclusi prezzi, modalità di pagamento, documentazione, rapporti commerciali e anomalie evidenti.
  • La presenza di una frode a monte nella catena commerciale non determina automaticamente la responsabilità fiscale dell'acquirente che abbia agito in modo diligente e non consapevole.

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