Cassazione Penale, Sentenza n. 14265/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sola statuizione di condanna per il reato di ricettazione (capo B). Il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione di legge relativamente alla corretta instaurazione del contraddittorio in appello: aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale (29/04/2021), non ha ricevuto risposta e ha fatto valere l'omissione nelle conclusioni scritte (24/05/2021), mentre la Corte di appello è rimasta silente. Venivano inoltre dedotti vizi di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma questi sono stati ritenuti assorbiti dalla nullità procedurale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato l'effettiva omissione della Corte di appello nel decidere sulla richiesta di trattazione orale e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata senza rinvio alla stessa sezione e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La censura sui vizi di motivazione è stata assorbita dalla statuizione di nullità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
La Corte prende atto che il procedimento è svolto nelle forme previste dalla disposizione emergenziale, ma ciò non esonera la necessità di decidere sulle istanze processuali (es. richiesta di trattazione orale). L'omissione nel decidere su tali richieste integra causa di nullità della sentenza impugnata.
principio del contraddittorio
Dal testo emerge l'applicazione del principio secondo cui il giudice deve garantire il corretto instaurarsi del contraddittorio: la mancata risposta a istanza rilevante dell'imputato (trattazione orale) configura violazione tale da rendere nulla la decisione e legittimare l'annullamento.
Massime di principio
- La mancata decisione, da parte del giudice d'appello, su una richiesta formale e tempestiva di trattazione orale configura un vizio procedurale rilevante e può determinare la nullità della sentenza.
- Se l'omissione è provata dagli atti (es. richiesta scritta, deduzione nelle conclusioni), il rimedio è l'annullamento della sentenza impugnata e l'invio degli atti per nuovo giudizio; talvolta la Corte annulla senza rinvio alla stessa sezione e dispone la trasmissione ad altra sezione.
- Una nullità procedurale di questo tipo può assorbire e rendere irrilevanti questioni sostanziali successive (come presunti vizi di motivazione), che verranno riesaminate nel nuovo giudizio.
- Per preservare efficacemente il diritto al contraddittorio conviene documentare le istanze (date, modalità), sollecitare risposta e, se omessa, dedurla tempestivamente nelle memorie/conclusioni per creare traccia processuale utile in Cassazione.
- Le disposizioni emergenziali che modificano le forme del procedimento non eliminano l'obbligo di decisione del giudice sulle istanze processuali rilevanti; pertanto le garanzie procedurali fondamentali restano opponibili anche in regime speciale.
Testo integrale
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