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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4407/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La concessionaria del Comune di Latina notificava il 10 giugno 2010 un avviso di accertamento per complessivi 29.305,69 euro, relativi a TIA, addizionali provinciali e sanzioni per le annualità 2006-2009. Il consorzio agrario impugnava l’atto, deducendone, tra l’altro, il difetto di motivazione, l’inapplicabilità della tariffa all’attività agricola e l’illegittimità della deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 4600/2015 depositata il 31 agosto 2015, accoglieva invece l’appello del consorzio, ritenendo illegittima la deliberazione comunale. La concessionaria proponeva ricorso principale per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che la disciplina transitoria consentisse al Comune di istituire la TIA1 nel 2006, richiamando il D.P.R. n. 158/1999, il D.Lgs. n. 152/2006, la legge finanziaria 2007 e il D.L. n. 208/2008, e denunciava anche l’omesso esame della deliberazione comunale; con il secondo lamentava che la CTR non avesse considerato il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756/2013, che, secondo la ricorrente, confermava la legittimità della deliberazione. Il consorzio proponeva ricorso incidentale condizionato articolato in sei motivi, riguardanti l’omessa pronuncia sulla riferibilità della tariffa ad attività diverse da quella agricola, su un secondo avviso e sull’IVA, la dedotta caducazione del primo avviso, l’applicazione del regolamento comunale e della disciplina dell’attività agricola, la riduzione della tariffa per l’autosmaltimento dei rifiuti e la natura tributaria della TIA con conseguente inapplicabilità dell’IVA.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente perché concernenti la legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006. Stabilisce che, dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la TIA1 era soppressa e che, in attesa della disciplina attuativa della nuova tariffa, i Comuni potevano mantenere le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non istituire ex novo la TIA1 passando dalla TARSU alla tariffa del decreto Ronchi. La deliberazione di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA1, era quindi illegittima. Il ricorso incidentale condizionato del consorzio è dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale, senza decisione nel merito dei suoi sei motivi. Le spese sono integralmente compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. n. 152/2006

    “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”

    La tariffa TIA1 è stata soppressa con l’entrata in vigore del Codice dell’ambiente; la salvaguardia transitoria del comma 11 consente la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti, non l’istituzione successiva della TIA1.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006

    “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

    La continuità normativa riguarda i provvedimenti attuativi già adottati sotto il decreto Ronchi e ne mantiene l’efficacia sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti del Codice dell’ambiente; non fonda il potere comunale di adottare nuovi atti istitutivi della TIA1 dopo la sua soppressione.

Massime di principio

  • Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, che ha soppresso la TIA1, i Comuni potevano continuare ad applicare la TIA1 solo se già adottata, conservando efficacia le discipline regolamentari vigenti e i provvedimenti attuativi già emanati; non potevano invece istituirla ex novo, passando dalla TARSU alla tariffa prevista dal decreto Ronchi.
  • La clausola di continuità normativa prevista dall’art. 238, comma 11, e dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152/2006 preserva le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi preesistenti, ma non prolunga il regime transitorio per consentire l’adozione di nuovi atti istitutivi della TIA1.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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