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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16918/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento con cui il Comune aveva liquidato una maggiore imposta ICI per l'anno 2007. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo bonario; la società ha quindi rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accordo amichevole intervenuto tra le parti. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo non estensibile ai casi di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato come presupposto della rinuncia al ricorso che consente l'estinzione del giudizio in presenza dell'accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata e per regolare le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la debenza del contributo unificato დამატivo nei casi di estinzione del giudizio, considerandolo misura eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile in via estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo se vi è accettazione della controparte nei casi richiesti dalla legge processuale.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia a seguito di accordo tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della composizione bonaria della controversia.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per talune ipotesi di definizione sfavorevole dell'impugnazione non si applica automaticamente all'estinzione del giudizio, perché la previsione ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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