Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21941/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, in appello, della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, e dalla contestuale ammissione della proposta concordataria con rinvio al tribunale per gli adempimenti successivi. Il giudice di merito aveva ritenuto la proposta ancora idonea a garantire il soddisfacimento minimo dei creditori chirografari, valorizzando il margine positivo di risorse disponibili rispetto ai costi ipotizzati e il fondo rischi previsto nella proposta. La curatela fallimentare ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato il contenuto documentale del ricorso di concordato, sommando impropriamente il fondo rischi privilegiati e quello chirografari e trascurando alcuni debiti privilegiati; 2) violazione delle norme sulla graduazione dei privilegi e dell'articolazione del fondo rischi, assumendo che la Corte avesse considerato fungibili fondi destinati a poste diverse; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice di merito approfondito alcune questioni ritenute irrilevanti; 4) violazione dell'art. 160, comma 4, l.fall., perché il controllo giudiziale sulla proposta non poteva limitarsi alla mera capienza formale delle risorse, ma doveva estendersi alla ragionevole realizzabilità del pagamento minimo del 20% ai chirografari, con sindacato rientrante nella fattibilità giuridica e non rimesso ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che le doglianze mascherassero contestazioni di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, in tema di concordato preventivo, il giudice deve verificare non solo la capienza astratta delle risorse, ma la funzionalità del piano rispetto al risultato minimo imposto dall'art. 160, comma 4, l.fall., cioè il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la doglianza è stata ricondotta a una critica di merito e non a un errore denunciabile in cassazione.

  • art. 188 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della denunciata nullità della sentenza per asserito errore percettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando il giudice abbia consapevolmente ritenuto superfluo l'approfondimento del fatto, compiendo comunque una valutazione sul punto.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato nel motivo sulla graduazione dei privilegi, ma la censura è stata respinta per inammissibilità e mancata attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 2475 c.c.

    richiamato nel motivo sulla graduazione dei privilegi; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 111 l.fall.

    citato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non ha accolto la doglianza in punto di merito.

  • art. 160, comma 2, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 160, comma 4, l.fall.

    la norma impone che la proposta di concordato, salvo il concordato con continuità aziendale, assicuri il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari; la verifica di tale soglia rientra nel controllo giudiziale di fattibilità giuridica e non può essere ridotta a una valutazione meramente formale di capienza o rimessa integralmente ai creditori.

  • d.l. n. 83 del 2015

    richiamato quale fonte della novella che ha introdotto il comma 4 dell'art. 160 l.fall.

  • l. n. 132 del 2015

    richiamata come legge di conversione della novella che ha introdotto il comma 4 dell'art. 160 l.fall.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il controllo giudiziale sulla fattibilità giuridica comprende la verifica della coerenza del piano con il risultato minimo imposto dalla legge, quando la proposta deve assicurare una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari.
  • La soglia minima di pagamento prevista dall'art. 160, comma 4, l.fall. non può essere trattata come clausola meramente formale: il giudice deve accertare l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo dichiarato.
  • Il sindacato dei creditori riguarda la convenienza economica della proposta, ma non esclude il distinto controllo del tribunale sulla sua fattibilità giuridica e sulla funzionalità del piano al raggiungimento del minimo legale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la decisione impugnata mostra che il giudice ha consapevolmente ritenuto quel fatto non decisivo o superfluo, sia pure in modo errato; in tal caso la censura tende in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare una contestazione sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una denuncia di errore percettivo o di violazione di legge processuale.
  • La verifica della capienza delle risorse nel concordato non può limitarsi a un confronto meramente aritmetico, ma deve considerare se le risorse offerte siano idonee, secondo una prognosi giuridicamente apprezzabile, a soddisfare il risultato richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.