Cassazione Penale, Sentenza n. 12485/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/09/2024 che ha rigettato la domanda di riesame contro l'ordinanza del GIP del 05/08/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere: il ricorrente era gravemente indiziato di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e del reato previsto dall'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990. Motivi specifici: mancata trasmissione agli atti del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e di altra documentazione (violazione art. 309 c.p.p. e art. 291 c.p.p.), carenza probatoria e insufficienza dei gravi indizi in relazione al suo presunto ruolo (messa a disposizione di autovetture, contatti con i fornitori calabresi), travisamento delle intercettazioni, e mancata motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari rispetto alla custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la trasmissione degli atti al tribunale del riesame fosse stata adempiuta anche per la via dell'invio precedente relativo ad altro indagato (Peritore), per cui non è configurabile la violazione di cui all'art. 309 c.p.p.; le intercettazioni e i relativi decreti sono risultati comunque presenti o successivamente acquisiti senza che fosse stata prospettata un'inutilizzabilità tempestiva ed opponibile; il sindacato di legittimità non poteva rimettere in discussione i concreti apprezzamenti di fatto del Tribunale del riesame (controllo limitato ai vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p.), e la motivazione del tribunale nisseno è stata ritenuta logica e sufficiente alla luce delle intercettazioni, immagini di videosorveglianza, perquisizioni e altri elementi indiziari. Quanto alle esigenze cautelari, è stata richiamata la presunzione prevista dall'art.275, comma 3 e la possibilità di motivare la insufficienza degli arresti domiciliari; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame può ritenersi adempiuto anche se gli atti sono già stati trasmessi in relazione a una precedente istanza di riesame proposta da altro indagato, purché siano indicati gli estremi e gli atti siano reperibili
art. 291 cod. proc. pen.
Riferimento alla documentazione che fonda l'ordinanza cautelare; la mancata immediata disponibilità materiale non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni se non è stata formulata richiesta tempestiva dalla difesa
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (a, b, c): la presunzione di adeguatezza della custodia per i delitti indicati in art.275 si estende anche all'esigenza di inquinamento probatorio
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Per i delitti indicati il legislatore prevede una presunzione relativa di pericolosità che rende più agevole l'adozione della misura intramuraria; detta presunzione riguarda tutte le esigenze cautelari dell'art.274
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari: ammessa la verifica solo dei vizi di motivazione consistenti nella mancanza o manifesta illogicità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione aumentata ex lege 103/2017
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti, citata come reato contestato al capo 11 (comma 4 per taluna contestazione)
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata al capo 1; la sua menzione giustifica la presunzione prevista da art.275 comma 3 c.p.p.
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Schema di motivazione richiesto al giudice del riesame per le decisioni cautelari (valutazione indiziaria conforme al modello dell'art.546 c.p.p.)
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio per adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia (formalità di comunicazione/esecuzione della sentenza)
Massime di principio
- La trasmissione degli atti al tribunale del riesame è considerata regolare anche se gli stessi atti sono già stati inviati in relazione a una precedente istanza di altro indagato; la difesa deve però poter agevolmente reperire e consultare quei documenti
- La mancata immediata disponibilità materiale dei decreti di intercettazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la difesa deve proporre richieste specifiche e tempestive per contestarne l'utilizzabilità
- In Cassazione il controllo sull'ordinanza cautelare è limitato ai vizi di motivazione consistenti nella mancanza o nella manifesta illogicità (art.606 lett. e c.p.p.); non è consentito un nuovo esame del materiale probatorio o una rivalutazione di fatto
- Per i reati indicati dall'art.275 comma 3 c.p.p. sorge una presunzione relativa di necessità della misura cautelare intramuraria; tuttavia il giudice deve motivare perché misure alternative (es. arresti domiciliari) siano inidonee quando non si applica la presunzione assoluta
- Basta la presenza attuale di anche una sola esigenza cautelare (fuga, inquinamento probatorio o reiterazione) per giustificare la misura; il giudice del riesame può fondare la conferma su uno solo di tali profili
- L'interpretazione del linguaggio criptico o allusivo nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se sussiste travisamento decisivo e incontestabile
- Se gli atti non sono materialmente disponibili all'udienza di riesame, la difesa può richiedere il differimento ai sensi dell'art.309 c.p.p. per poter consultare i documenti
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