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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20886/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il soggetto destinatario della cartella esattoriale aveva proposto opposizione davanti al tribunale, che era stata rigettata. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la domanda fosse stata qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e quindi soggetta al regime di inappellabilità delle sentenze emesse in materia di opposizione agli atti esecutivi. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente qualificato l'opposizione come ex art. 617 c.p.c. anziché ex art. 615 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall'intimata; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, poiché il primo giudice aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il soccombente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione e non con appello, essendo le sentenze rese in materia di opposizione agli atti esecutivi inappellabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c. La corte territoriale ha quindi correttamente dichiarato inammissibile l'appello; inoltre, il ricorrente non aveva neppure formulato specifici motivi di gravame sulla qualificazione della domanda. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dal ricorrente; la Corte non ravvisa la violazione denunciata, poiché il profilo decisivo è la corretta qualificazione dell'impugnazione esperibile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per i vizi di omessa pronuncia; il ricorso è ritenuto manifestamente infondato/inammissibile nel suo impianto

  • art. 617 c.p.c.

    la domanda proposta in primo grado è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente come diversa qualificazione invocata, non accolta dalla Corte

  • art. 618 c.p.c.

    le sentenze rese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili; perciò l'impugnazione corretta era il ricorso per cassazione

  • art. 214 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in tema di disconoscimento delle scritture

  • art. 215 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in tema di disconoscimento delle scritture

  • art. 216 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in tema di verificazione/disconoscimento delle scritture

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale accelerato e la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando il primo giudice qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza è inappellabile e l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione, non l'appello.
  • L'erronea scelta del mezzo di impugnazione, in presenza di una qualificazione della domanda già operata dal giudice di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.
  • I motivi che presuppongono una diversa qualificazione dell'azione restano inidonei a superare l'inammissibilità dell'appello se la qualificazione del primo giudice non è stata censurata con specifici motivi di gravame.
  • Quando il motivo principale sul quale si fonda la declaratoria di inammissibilità è accolto dal giudice di legittimità, i motivi ulteriori incompatibili o dipendenti restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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