Cassazione Civile, Ordinanza n. 20886/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il soggetto destinatario della cartella esattoriale aveva proposto opposizione davanti al tribunale, che era stata rigettata. La corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la domanda fosse stata qualificata dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e quindi soggetta al regime di inappellabilità delle sentenze emesse in materia di opposizione agli atti esecutivi. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente qualificato l'opposizione come ex art. 617 c.p.c. anziché ex art. 615 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall'intimata; con il terzo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, poiché il primo giudice aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il soccombente avrebbe dovuto impugnare con ricorso per cassazione e non con appello, essendo le sentenze rese in materia di opposizione agli atti esecutivi inappellabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c. La corte territoriale ha quindi correttamente dichiarato inammissibile l'appello; inoltre, il ricorrente non aveva neppure formulato specifici motivi di gravame sulla qualificazione della domanda. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dal ricorrente; la Corte non ravvisa la violazione denunciata, poiché il profilo decisivo è la corretta qualificazione dell'impugnazione esperibile
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per i vizi di omessa pronuncia; il ricorso è ritenuto manifestamente infondato/inammissibile nel suo impianto
art. 617 c.p.c.
la domanda proposta in primo grado è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi
art. 615 c.p.c.
menzionato dal ricorrente come diversa qualificazione invocata, non accolta dalla Corte
art. 618 c.p.c.
le sentenze rese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili; perciò l'impugnazione corretta era il ricorso per cassazione
art. 214 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in tema di disconoscimento delle scritture
art. 215 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in tema di disconoscimento delle scritture
art. 216 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in tema di verificazione/disconoscimento delle scritture
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale accelerato e la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando il primo giudice qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza è inappellabile e l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione, non l'appello.
- L'erronea scelta del mezzo di impugnazione, in presenza di una qualificazione della domanda già operata dal giudice di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.
- I motivi che presuppongono una diversa qualificazione dell'azione restano inidonei a superare l'inammissibilità dell'appello se la qualificazione del primo giudice non è stata censurata con specifici motivi di gravame.
- Quando il motivo principale sul quale si fonda la declaratoria di inammissibilità è accolto dal giudice di legittimità, i motivi ulteriori incompatibili o dipendenti restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20830/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20835/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20837/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2022 del 30/06/2022
- ordinanza_civile · 30 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20869/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →