Sentenza del 26/04/2017 n. 10248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 2006. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito mediante accertamento analitico-induttivo, ritenendo inattendibile la contabilità per la redditività anomala e antieconomica dell'attività: il margine dichiarato era del 7,08%, contro una media provinciale del 29,54%; l'Ufficio aveva applicato un indice ridotto al 14,77%, tenendo conto delle circostanze specifiche dedotte dal contribuente. Il ricorrente ha contestato sia l'utilizzo dell'accertamento, sia la valutazione di inattendibilità della contabilità, sostenendo inoltre che l'età avanzata, il pensionamento e l'assenza del figlio dall'impresa familiare rendevano il 2006 un anno non rappresentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non censurava una delle autonome ragioni poste a fondamento della sentenza, ossia il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente, ed era inoltre formulato in modo confuso, mescolando questioni di fatto, diritto e trascrizioni di atti, con richiesta sostanziale di riesame del merito. Il secondo motivo era inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, mirava a rivalutare circostanze concrete; è stato anche ritenuto infondato, poiché la CTR aveva considerato le condizioni personali e aziendali del contribuente, rilevando che esse avevano già determinato la riduzione dell'indice applicato dall'Ufficio. Il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito. Nel caso concreto, il suo utilizzo è stato contestato dal contribuente, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies
Consente di fondare l'accertamento su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e caratteristiche dell'attività o del settore. La redditività significativamente inferiore alla media è stata utilizzata come elemento presuntivo, unitamente agli altri dati dell'impresa.
Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4, lett. c)
La disposizione è stata richiamata in relazione alle circostanze che possono incidere sulla normale operatività dell'impresa e sulla redditività. La Corte ha ritenuto che tali circostanze fossero state considerate dall'Ufficio attraverso la riduzione dell'indice applicato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può però essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre censurare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza: se una ratio decidendi rimane non contestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se le altre censure fossero fondate.
- La deduzione di una violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle circostanze concrete, della contabilità o delle prove; tali valutazioni spettano ai giudici di merito.
- Un divario rilevante tra redditività dichiarata e medie del settore può giustificare un accertamento analitico-induttivo, soprattutto se accompagnato da elementi di antieconomicità o inattendibilità della contabilità.
- Il contribuente deve fornire prove concrete e tempestive delle ragioni anomale che spiegano la minore redditività, come riduzione dell'attività, eventi personali, cessazione o assenza di collaboratori.
- La motivazione dell'accertamento non può essere integrata in modo sostanziale con motivazioni nuove introdotte solo nel processo; tuttavia, gli elementi difensivi dell'Ufficio possono essere valutati dal giudice per contestare le spiegazioni offerte dal contribuente, se ciò non altera il fondamento dell'accertamento.
- Quando l'Amministrazione riduce l'indice presuntivo per tenere conto delle specificità dell'impresa, il contribuente deve dimostrare perché anche tale riduzione sia insufficiente o non coerente con la reale situazione aziendale.
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