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Parere

Parere n. 1064/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dal signor Germano Vidussi, in qualità di Presidente dell’Associazione “Insieme con Noi” ODV, contro il Comune di Udine per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 24 maggio 2022 (Opera n. 7981 – CUP C21B190003220005), nonché del contratto di cessione dell’area di pertinenza della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e degli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202401231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Udine n. 222 del 24 maggio 2022, del contratto di cessione dell’area di pertinenza della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e degli atti connessi e conseguenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione comunale di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dell’area antistante la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, del contratto di cessione delle aree stipulato il 28 febbraio 2022 e degli ulteriori atti presupposti e conseguenti. A fondamento del ricorso ha dedotto che il progetto allegato al contratto di cessione non sarebbe stato ufficialmente approvato dalla Soprintendenza e dal Comune e che esso inciderebbe sulla piazza di pertinenza della chiesa storica, ritenuta tutelata dalla normativa vigente. Il Ministero della cultura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, segnalando anche l’ultimazione dei lavori il 18 luglio 2024.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure relative al progetto, al contratto di cessione e agli atti della Soprintendenza. Il parere ha rilevato che l’associazione non è proprietaria delle aree interessate, non ha dimostrato la titolarità di una posizione giuridica differenziata e non ha comprovato i requisiti richiesti per la tutela di interessi diffusi, ossia uno statuto pertinente, una rappresentatività effettiva e una stabile organizzazione. È stata inoltre rilevata la mancata iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero dell’ambiente. In assenza di tali presupposti, non è configurabile un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento degli atti, né risultano integrati i requisiti di legittimazione e interesse ad agire. La Sezione ha preliminarmente dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.

Osservazioni

Legittimazione dell’associazione ricorrente

L’associazione non è proprietaria delle aree interessate dall’intervento e non ha dimostrato la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

Tutela di interessi diffusi

Non sono stati comprovati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la legittimazione di un ente esponenziale alla tutela di interessi diffusi: pertinenza dello statuto, rappresentatività effettiva e stabile organizzazione. È stata inoltre rilevata la mancata iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero dell’ambiente.

Interesse concreto, attuale e personale

In difetto dei presupposti di legittimazione, non sussiste un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. applicabile al processo amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione e deve consistere nella concreta possibilità di conseguire, attraverso il processo, un bene della vita in presenza di una lesione diretta e attuale dell’interesse protetto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale fondamento dell’esigenza di evitare attività processuali inutili e di garantire efficienza ed efficacia del processo.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato, insieme agli artt. 111 Cost., 13 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quale parametro dell’interesse pubblico processuale all’efficienza del processo.

  • art. 13 CEDU

    È richiamato quale parametro dell’esigenza di assicurare un rimedio effettivo e di evitare l’attivazione di procedimenti privi di utilità concreta.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato quale fondamento dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere sulla controversia.

Massime di principio

  • L’azione di annullamento è subordinata alla contemporanea sussistenza della titolarità di una posizione giuridica qualificata, dell’interesse concreto e attuale a conseguire un bene della vita e della legittimazione attiva o passiva rispetto al rapporto controverso.
  • L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve permanere fino al momento della decisione; la sua mancanza impedisce l’esame del merito del ricorso.
  • Un’associazione può agire a tutela di interessi diffusi solo se dimostra, sulla base degli elementi valutabili nel caso concreto, la pertinenza dello statuto, la rappresentatività effettiva e una stabile organizzazione, oltre agli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • La mera attenzione dell’associazione verso un bene o una finalità di interesse collettivo non è sufficiente a configurare un interesse personale, concreto e attuale all’annullamento di atti amministrativi incidenti su quel bene.

Impugnazione di atti relativi alla sistemazione dell’area della Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal presidente di un’associazione di volontariato contro il Comune di Udine. Sono state impugnate la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 24 maggio 2022, relativa all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dell’area antistante la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, il contratto di cessione delle aree stipulato il 28 febbraio 2022 e gli atti connessi e conseguenti.

Premesse e contenuto del ricorso

L’intervento comunale aveva un importo di 170.000 euro. Il ricorrente ha sostenuto che il progetto allegato al contratto di cessione non sarebbe stato ufficialmente approvato dalla Soprintendenza e dal Comune e che la sua realizzazione avrebbe eliminato o comunque inciso sulla piazza di pertinenza della chiesa storica, ritenuta tutelata dalla normativa vigente.

Il Ministero della cultura, dopo avere acquisito le controdeduzioni della Soprintendenza e del Comune di Udine, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la sua infondatezza. La relazione ministeriale ha inoltre segnalato che i lavori erano stati ultimati il 18 luglio 2024. La relazione è stata comunicata al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Rispetto del contraddittorio

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio procedimentale è stato rispettato, poiché la relazione ministeriale è stata partecipata al ricorrente e non risultavano omesse facoltà difensive rilevanti.

Condizioni dell’azione di annullamento

Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, tra cui Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2025, n. 8114, il parere ha ricordato che l’azione di annullamento presuppone:

  • la titolarità di una posizione giuridica qualificata, configurabile in astratto come interesse legittimo;
  • l’interesse ad agire, inteso come concreta possibilità di conseguire un bene della vita attraverso il processo in presenza di una lesione diretta e attuale;
  • la legittimazione attiva o passiva, cioè la titolarità del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.

L’interesse a ricorrere deve permanere fino al momento della decisione. La sua funzione è evitare lo svolgimento di attività processuali inutili e assicurare efficienza ed efficacia alla tutela giurisdizionale, in coerenza con l’art. 111 Cost., gli artt. 6 e 13 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Legittimazione dell’associazione

Nel caso concreto la Sezione ha escluso sia la legittimazione sia l’interesse ad agire dell’associazione. In particolare:

  • l’associazione non era proprietaria delle aree interessate dall’intervento;
  • non aveva dimostrato la titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla generalità dei consociati;
  • non aveva comprovato i requisiti necessari per la tutela di interessi diffusi, consistenti nella pertinenza dello statuto, nella rappresentatività effettiva e nella stabile organizzazione;
  • non risultava iscritta nell’elenco nazionale del Ministero dell’ambiente.

La mera attenzione dell’associazione per la chiesa e per le attività sociali svolte non è stata ritenuta sufficiente a fondare un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento degli atti comunali e del contratto di cessione.

Esito

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti processuali di legittimazione e interesse ad agire. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito le doglianze concernenti l’approvazione del progetto, il contratto di cessione o l’operato della Soprintendenza.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereVincoli e piani paesaggistici
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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