Cassazione Penale, Sentenza n. 39524/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) erronea applicazione della legge penale; (2) vizio di motivazione per la tardiva comunicazione da parte della cancelleria (solo due giorni prima dell'udienza) delle conclusioni scritte del Procuratore generale e per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio; (3) violazione di legge relativa al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e alla dosimetria della pena, con richiesta subordinata di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale, pur rilevata, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e il ricorrente non ha allegato un concreto pregiudizio derivante dal ritardo né ha contestato il contenuto delle conclusioni; inoltre la disciplina applicabile è stata ricostruita distinguendo la normativa "pandemica" e la nuova disciplina (art. 598-bis), con conseguente criterio di valutazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la valutazione comparativa delle circostanze, richiamando l'assenza di condotte riparatorie e di elementi positivi tali da giustificare una maggior riduzione della pena, e la richiesta di applicare sanzioni sostitutive in sede di legittimità è preclusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato (furto aggravato o altra fattispecie prevista dal 624-bis); richiamata per individuare la fattispecie materiale alla base della condanna di primo grado
art. 367 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato (omessa denuncia o altra fattispecie prevista dall'art. 367); citata quale capo di imputazione
art. 61 n. 5 cod. pen.
Criterio di valutazione delle circostanze aggravanti (richiama la recidiva come aggravante); è stata presa in considerazione nella comparazione con le attenuanti
art. 598-bis cod. proc. pen.
"…Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica"
Disciplina i termini per la presentazione e la comunicazione delle conclusioni nel giudizio d'appello in forma scritta; la Corte distingue la sua applicazione in base alla data dell'impugnazione e alla fase temporale della riforma
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. c)
Norma che ha introdotto l'art. 598-bis nel codice di procedura penale nell'ambito della riforma processuale; citata per il quadro normativo della comunicazione delle conclusioni
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (disciplinazione "pandemica")
"Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni ... La cancelleria invia l'atto immediatamente ... ai difensori ... che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni"
Norme emergenziali sulla celebrazione in camera di consiglio senza discussione orale e su termini e modalità di trasmissione delle conclusioni; la Corte le ha ritenute applicabili alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri di determinazione della pena e degli elementi rilevanti nella comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte territoriale ha richiamato e valutato tali elementi nella motivazione sulla dosimetria
art. 20-bis cod. pen.
Prevede sanzioni alternative per pene detentive brevi; la Corte ha rilevato che la richiesta di applicare tali misure non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità e doveva essere proposta al giudice di merito
Massime di principio
- La tardiva trasmissione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa: il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio derivante dal ritardo
- Per le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche processuali (riforma Cartabia), continuano a trovare applicazione le disposizioni 'pandemiche' con i relativi termini di comunicazione; occorre verificare la data dell'impugnazione per individuare il regime applicabile
- In sede di valutazione della sussistenza e della prevalenza di circostanze attenuanti rispetto ad aggravanti, il giudice del merito ha un ampio potere discrezionale: è sufficiente una motivazione che consideri i criteri dell'art. 133 c.p. e gli elementi significativi, senza obbligo di esporre in modo analitico tutti i criteri utilizzati
- Le richieste di misure sostitutive (es. art. 20-bis c.p.) devono essere formulate e discusse davanti ai giudici di merito; la Cassazione non è sede per ottenere, per la prima volta, tali benefici
- Le nullità o vizî connessi a termini processuali tassativi richiedono la dimostrazione del nesso di causalità fra l'irregolarità e il concreto pregiudizio alla difesa per essere efficaci in sede di impugnazione
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