Sentenza n. 7885/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della “Graduatoria vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02” pubblicata il 18.02.2026 e degli atti ad essa precedente e/o consequenziali, richiamati anche implicitamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il titolo di riserva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante a un concorso pubblico, ha chiesto il riconoscimento della riserva di posti spettante in ragione della propria invalidità. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato la propria invalidità, ma aveva selezionato "no" alla voce relativa alla riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici, deducendo che ciò fosse avvenuto per mero errore di compilazione. Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti e consequenziali, sostenendo, in sostanza, che l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la dichiarazione dell'invalidità e riconoscere comunque la riserva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, poiché, pur non ponendo in essere gli atti della procedura, ne è destinatario degli effetti ed è inciso dall'attività amministrativa. Nel merito ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede monocratica. Il candidato non si è limitato a omettere di chiedere la riserva, ma ha espressamente dichiarato nella domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva. Tale dichiarazione vincola il concorrente in applicazione del principio di autoresponsabilità e del principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere una dichiarazione espressamente negativa, perché ciò determinerebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La causa può essere definita con sentenza semplificata quando il contraddittorio è completo, la documentazione è sufficiente e sono state espletate le formalità previste.
art. 56 c.p.a.
decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 1966/26
La domanda di misure cautelari urgenti è stata esaminata e respinta in sede monocratica, con successiva conferma della valutazione da parte del Collegio.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
La domanda di partecipazione contiene dichiarazioni sostitutive rese sotto la responsabilità del concorrente; la dichiarazione espressamente negativa relativa al possesso di titoli di riserva rileva ai fini dell'applicazione del principio di autoresponsabilità.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90
Il dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato impedisce al concorrente di contraddire una propria dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione.
Massime di principio
- Quando il candidato, nella domanda di partecipazione a un concorso, dichiara espressamente di non chiedere una riserva di posti, non può successivamente ottenere il riconoscimento della riserva sostenendo che la dichiarazione negativa sia frutto di un errore di compilazione.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione, soprattutto quando l'errore si traduce in una dichiarazione espressa e non in una mera omissione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sostituire o rettificare una dichiarazione espressamente negativa relativa a un titolo di riserva, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al concorrente di assumere in giudizio una posizione incompatibile con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
- Un'amministrazione destinataria degli effetti della procedura concorsuale è legittimata passivamente anche se non ha adottato direttamente gli atti della procedura, quando risulta incisa dall'attività amministrativa.
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