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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29300/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna per omicidio e tentato omicidio: a) omicidio di Alfonso Pezzella (4/9/2006) e b) omicidio di Francesco Verde e tentato omicidio di Mario Verde (28/12/2007). Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché carenze motivazionali, sostenendo che sussistono molteplici indici di un medesimo disegno criminoso (omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, condanna per partecipazione all'associazione di tipo mafioso e ruolo di Puca nel curare l'alleanza fra il clan Puca e la famiglia Marrazzo). Il ricorrente affermava che i due omicidi erano stati programmati nell'ambito del sodalizio e che egli era stato incaricato di rendersi disponibile per la loro esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non emergono elementi probatori idonei a dimostrare l'unicità di un disegno criminoso "ab origine": i fatti presentano moventi diversi, tempi di esecuzione differenti e vittime appartenenti a clan distinti; l'omicidio di Pezzella è stato valutato come estemporaneo; Puca è risultato mero esecutore in relazione agli omicidi e non soggetto ad una progettualità unitaria fin dall'inizio. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (anticipata ideazione unitaria, indici esteriori significativi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione: richiede l'unicità del disegno criminoso, cioè la preventiva ed unitaria ideazione delle violazioni "ab origine". La Corte ricorda che la prova di tale programmazione deve emergere da indici esteriori significativi e che non è sufficiente un programma meramente generico o la semplice partecipazione all'associazione.

  • art. 575 cod. pen.

    Riferimento ai reati di omicidio che costituiscono il fatto storico oggetto del confronto; la sentenza esamina le specifiche condanne per omicidio ai fini della valutazione della continuità del disegno criminoso.

  • art. 577 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato (articolazione delle responsabilità nei delitti di omicidio), utilizzato per ricostruire il ruolo attribuito a Puca nelle condotte contestate e per valutare se fosse autore programmante o mero esecutore.

  • art. 10, 12 e 14 L. 497/1974

    Norme relative all'aggravamento di pene per delitti con caratteristiche mafiose; citate nelle sentenze di condanna che formano l'oggetto della controversia e rilevanti per la comprensione del contesto associativo e della finalità criminale delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di tale articolo, non essendo emerse cause di esonero.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'esonero da responsabilità; la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di cause di esonero e ha applicato la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p., in coerenza con il richiamo alla pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessario dimostrare che i reati erano programmati unitariamente "ab origine": servono indici esteriori, significativi e concreti (es. unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità dei soggetti, analogia del modus operandi, omogeneità del bene protetto).
  • La mera partecipazione a un'associazione criminale o la disponibilità ad eseguire reati per conto dell'associazione non bastano, di per sé, a fondare la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine: occorre provare che i reati-fine fossero prevedibili e programmati al momento dell'adesione.
  • Eventi o delitti 'estemporanei' o decisi successivamente (es. decisioni prese dopo il primo omicidio) ostano al riconoscimento di un disegno criminoso unitario; la successione cronologica e la prova di una deliberazione successiva sono fattori decisivi a sfavore della continuazione.
  • In giudizio esecutivo la verifica della continuazione segue medesimi principi del giudizio di cognizione: il giudice deve motivare con riferimento ai criteri giurisprudenziali consolidati e non può limitarsi ad affermazioni generiche.
  • Chi intende ottenere il riconoscimento della continuazione deve produrre o indicare elementi probatori (documentali, dichiarazioni, riscontri) che attestino la programmazione comune dei reati nelle linee essenziali; in assenza di tali elementi, il rischio è la declaratoria di inammissibilità o il rigetto, con conseguenti spese e sanzioni processuali.

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