Sentenza n. 4468/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei d.d. n. 74 del 3/12/2025 direz. generale ufficio / strutt. 306 settore 00 uos 00, n. 120 dell’11/12/2025 direz. generale ufficio / strutt. 216 settore 02 uos 01 e n. 8 del 13/01/2026 direz. generale ufficio / strutt. 306 settore 00 uos 00 aventi ad oggetto il progetto denominato “costruzione di un nuovo complesso industriale destinato all'ampliamento delle attività produttive da edificare in zona ASI del Comune di Giugliano in Campania”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere favorevole di VIA, autorizzazione integrata ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale relativi alla costruzione di un nuovo complesso industriale in zona ASI del Comune di Giugliano in Campania
Esito
Favorevole al resistente (stazione autorizzante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato i provvedimenti regionali rilasciati alla società per la realizzazione di un nuovo impianto industriale, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 61/2007, convertito dalla l. n. 87/2007, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità. Secondo il Comune, il divieto di localizzazione di ulteriori siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti avrebbe riguardato l’intero territorio dei Comuni ricompresi nell’Area Flegrea e non soltanto la porzione contermine alla discarica Masseria Riconta; inoltre, il parere comunale contrario non sarebbe stato adeguatamente considerato, con particolare riguardo alla situazione di disastro ambientale, alla vicinanza alla discarica, all’aumento del traffico veicolare e all’impatto odorigeno. Il Comune ha contestato anche la qualificazione dell’area e l’interpretazione delle nozioni di area contermine, territorio dell’Area Flegrea e opere di bonifica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, della l. n. 241/1990 e della disciplina regionale sul PAUR, sostenendo che mancasse la prova della disponibilità materiale o giuridica dell’area e che il titolo prodotto fosse incompleto. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 197 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 34 l.r. Campania n. 14/2016 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, per la mancata acquisizione del parere dell’Ente d’Ambito Napoli 2.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni non costituite, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Soprintendenza, dell’Autorità di Bacino e delle altre amministrazioni nei cui confronti non erano state formulate censure riferibili ad atti o comportamenti propri. Nel merito ha respinto tutti i motivi. Quanto alla prima censura, ha interpretato l’art. 3, comma 1, d.l. n. 61/2007 nel senso che il divieto riguarda soltanto la porzione dell’Area Flegrea ricadente nei Comuni indicati dalla norma e contemporaneamente contermine alla discarica Masseria Riconta, non l’intero territorio comunale. L’estensione dell’oggetto del divieto ai siti di trattamento, operata dall’art. 1, comma 841, l. n. 234/2021, non incide sull’ubicazione dell’area vietata. Il TAR ha inoltre rilevato che l’area ASI era esterna alla perimetrazione dell’Area Flegrea risultante dagli atti e che il territorio era stato interessato da interventi di riqualificazione e bonifica. Le criticità relative a traffico, qualità dell’aria e odori erano state esaminate nell’istruttoria VIA, con prescrizioni di monitoraggio, e le valutazioni tecniche non presentavano manifesta irragionevolezza o errore palese. Il parere contrario del Comune era stato considerato nel rapporto finale della conferenza di servizi, nella VIA e nell’AIA, richiamati dal PAUR, sicché non sussisteva omessa valutazione o carenza motivazionale. La Regione poteva superare il dissenso comunale nell’ambito della conferenza di servizi, senza che il Comune disponesse di un potere di veto. Il secondo motivo è stato respinto perché risultava acquisito un atto notarile di assegnazione e alienazione della piena proprietà del terreno da parte del Consorzio ASI alla società. Il terzo motivo è stato respinto perché tra i pareri favorevoli risultava quello dell’Ente d’Ambito Napoli 2; inoltre, l’impianto era ritenuto estraneo al ciclo integrato dei rifiuti urbani oggetto del piano di competenza dell’Ente d’Ambito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto tra il Comune e le amministrazioni non partecipanti al giudizio.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. n. 61/2007, convertito dalla l. n. 87/2007
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica nel territorio dell'area "Flegrea" – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica "Masseria Riconta" – e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di smaltimento e trattamento di rifiuti.
Il divieto opera nella porzione dell’Area Flegrea ricadente nei Comuni indicati e contemporaneamente contermine alla discarica Masseria Riconta; non si estende all’intero territorio comunale.
art. 1, comma 841, l. n. 234/2021
L’estensione del divieto ai siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti riguarda l’oggetto del divieto e non comporta un’estensione dell’area geografica soggetta al divieto.
art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006
Nel procedimento autorizzatorio unico regionale ambientale, la conferenza di servizi consente l’esame contestuale degli interessi coinvolti e l’autorità competente può assumere la determinazione finale, anche superando i dissensi emersi, sulla base del provvedimento di VIA.
art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990
Il parere favorevole dell’Ente d’Ambito Napoli 2 risultava acquisito tra gli atti della conferenza di servizi.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo motivazionale è soddisfatto anche mediante il richiamo per relationem agli atti istruttori e al rapporto finale della conferenza di servizi, quando tali atti consentono di ricostruire l’esame delle osservazioni del Comune.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare era stata trattata ai fini della sollecita definizione del giudizio, mantenendo efficaci gli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando una disposizione vieta la localizzazione di impianti in una determinata area individuata mediante il concorso di più elementi geografici, i relativi presupposti devono essere applicati congiuntamente: il divieto non può essere esteso all’intero territorio dei Comuni menzionati se la norma richiede anche la contiguità con uno specifico sito.
- La modifica legislativa che amplia l’oggetto materiale di un divieto di localizzazione non comporta, in assenza di un’espressa previsione, l’estensione dell’area geografica sottoposta al divieto.
- Nel procedimento autorizzatorio unico regionale ambientale, l’autorità competente può superare il dissenso di un’amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, purché il dissenso sia esaminato e la decisione finale sia adeguatamente motivata sulla base degli atti istruttori e del provvedimento di VIA; nessuna amministrazione partecipante dispone, di regola, di un potere di veto.
- Le valutazioni tecniche ambientali sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese errore tecnico; non possono essere sostituite da valutazioni alternative della parte o del giudice.
- L’obbligo di motivazione dei provvedimenti conclusivi della conferenza di servizi può essere assolto mediante motivazione per relationem a un rapporto finale, a un provvedimento di VIA e agli altri atti istruttori richiamati, purché da tali atti sia ricostruibile l’esame delle osservazioni e dei dissensi espressi.
- La legittimazione passiva nel processo amministrativo richiede che alla parte siano riferibili l’atto o il comportamento specificamente contestato; in mancanza di censure riconducibili alla sua attività, l’amministrazione deve essere estromessa per difetto di legittimazione passiva.
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