Ordinanza n. 232/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Piacenza ha rifiutato la richiesta di permesso di soggiorno provvisorio, presentata il 19 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999, nelle more della verifica dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il diniego era fondato su un profilo formale, ossia sull’omessa attestazione, da parte del Comune, dell’avvio del procedimento di richiesta della cittadinanza. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del rifiuto, evidenziando di avere già instaurato, il 19 novembre 2025, un giudizio civile per il riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis e chiedendo la sospensione cautelare dell’atto, anche perché privo di un permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha rilevato che, nonostante la mancanza dell’attestazione formale comunale, sussiste il presupposto sostanziale per istruire la domanda di permesso di soggiorno provvisorio, poiché è effettivamente pendente un giudizio civile diretto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Ha quindi sospeso il provvedimento di rifiuto e imposto all’Amministrazione di procedere all’istruttoria dell’istanza ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999, considerando la connessione della domanda con il contenzioso civile pendente. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 10 febbraio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile.
art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla domanda di permesso di soggiorno provvisorio presentata nelle more della definizione del procedimento o contenzioso relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Massime di principio
- Ai fini dell’istruttoria di una domanda di permesso di soggiorno provvisorio ex art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999, la pendenza effettiva di un giudizio civile diretto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può integrare il presupposto sostanziale della richiesta, anche quando manchi un’attestazione formale comunale di avvio del procedimento amministrativo di cittadinanza.
- In sede cautelare, il rifiuto fondato esclusivamente sull’omessa attestazione formale dell’avvio del procedimento comunale può essere sospeso quando risulti comunque documentata la pendenza del contenzioso civile relativo allo status civitatis e sussista la necessità di evitare che il richiedente rimanga privo di un titolo di soggiorno.
- La sospensione del diniego può essere accompagnata dall’ordine all’Amministrazione di procedere all’istruttoria della domanda, senza anticipare la definitiva verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.
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