Cassazione Penale, Sentenza n. 30319/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GUP che aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con gli arresti domiciliari. Con unico motivo deduceva vizi cumulativi di violazione di legge e insufficiente motivazione rispetto al rigetto dell'eccezione di nullità assoluta dell'ordinanza "genetica". Sosteneva che il Tribunale aveva fondato il rigetto su due argomentazioni errate: 1) preclusione delle eccezioni di nullità/inutilizzabilità in conseguenza della sentenza di condanna nel giudizio abbreviato; 2) preclusione conseguente al precedente rigetto della stessa questione in sede di riesame. La nullità contestata avrebbe origine nella presunta illegittimità del provvedimento di separazione (stralcio) adottato dal Pubblico Ministero nel procedimento principale a carico di Andrea Muraca, emesso in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale e comunque con incongruenze temporali (data sul provvedimento 26/01/2017 ma numero di registro e documentazione che dimostrerebbero l'effettiva adozione nel 2018). Da ciò, secondo la difesa, deriverebbe la nullità assoluta e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con i decreti 750/2019 e 938/2019 R.I.T., con conseguente nullità degli atti successivi e della stessa ordinanza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la questione sollevata sia di merito attinente alla "genesi" e alla legittimità degli atti cautelari e probatori e non proponibile nell'incidente cautelare dopo la condanna intervenuta nel giudizio abbreviato. La Corte ha condiviso il principio richiamato dal Procuratore Generale secondo cui, dopo una sentenza di condanna appellabile, il giudice dell'appello cautelare può valutare solo eventuali elementi sopravvenuti idonei a incidere sulla sussistenza dei gravi indizi, ma non può sindacare, nella sede cautelare, la legittimità delle prove su cui si è fondata la condanna (tali questioni vanno dedotte nel giudizio di merito). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come base per dedurre l'inutilizzabilità di alcune intercettazioni; nella sentenza la Corte osserva che le questioni relative alla utilizzabilità delle prove e alla legittimità degli atti probatori attengono al merito e non sono sindacabili nell'incidente cautelare dopo la definizione del giudizio abbreviato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; nella sentenza è utilizzata per disporre gli adempimenti formali e non come fondamento di decisione sui profili di merito
Giurisprudenza - Sez. F, n. 41667 del 14/08/2013 (Minasi, Rv. 257355)
Principio richiamato e ribadito: dopo una condanna di primo grado appellabile il giudice dell'appello cautelare può valutare solo elementi sopravvenuti idonei a incidere sui gravi indizi di colpevolezza, ma non può esaminare, in sede cautelare, questioni atte a inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna è fondata; tali profili vanno discussi in appello nel merito
Massime di principio
- L'incidente cautelare o l'appello cautelare dopo una condanna in abbreviato ha una funzione limitata: può considerare solo elementi sopravvenuti idonei a incidere sulla permanenza dei gravi indizi, non a rivedere la legittimità genetica degli atti istruttori che riguardano il merito della prova
- Questioni di nullità degli atti (es. presunta illegittimità di provvedimenti di separazione o di iscrizione) che incidono sulla utilizzabilità delle prove devono essere sollevate e valutate nel giudizio di merito o in sede di appello, non nell'incidente cautelare; tentare di trasferire al procedimento cautelare una verifica ampia del materiale probatorio è normalmente inammissibile
- Se la questione è essenzialmente fattuale o richiede l'accertamento dettagliato della documentazione (date, numeri di registro, sviluppi investigativi), la sede corretta per la sua trattazione è il giudizio di merito, non la sede cautelare o la Cassazione attraverso strumenti incidentali
- La riproposizione di censure già previamente esaminate in altra sede può incontrare limiti di preclusione; tuttavia la valutazione della preclusione dipende dalla identità delle questioni e dall'ampiezza delle censure precedenti
- Ricorsi o impugnazioni manifestamente infondati nell'ambito cautelare possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme da versare alla Cassa delle ammende), quindi è necessario valutare accuratamente la congruità del rimedio processuale rispetto alla natura della questione
- Se si ritiene sussistere una nullità talmente grave da inficiare l'intero procedimento, è comunque opportuno proporre l'eccezione nella sede di merito e documentare in modo puntuale le prove documentali e le ragioni giuridiche della nullità per non incorrere in inammissibilità o sanzioni
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