Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2006-2010, con i quali il Comune aveva assoggettato a tassazione una superficie scoperta di 609 mq, per complessivi 12.723 euro. La ricorrente sosteneva che l'area, destinata a parcheggio e non utilizzata per l'attività operativa, non fosse concretamente idonea a produrre rifiuti e dovesse quindi essere esclusa dalla tassa. Ha inoltre denunciato l'omesso esame della concreta operatività dell'area e vizi della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i parcheggi, essendo normalmente frequentati da persone e autovetture, siano presuntivamente idonei a produrre rifiuti. L'esenzione richiede che il contribuente dimostri concretamente l'oggettiva impossibilità dell'area di produrne, ad esempio per mancata utilizzazione o inutilizzabilità, e tale prova non è stata fornita. Il motivo relativo all'omesso esame è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado; la censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.200 euro di spese, oltre rimborso forfettario, accessori e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti [...] qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia [...] e debitamente riscontrate.

    Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione dell'area; l'esclusione opera solo se il contribuente dimostra l'effettiva e oggettiva inidoneità alla produzione di rifiuti.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66

    La disciplina delle superfici scoperte è stata modificata da interventi legislativi successivi; nel regime applicabile, le aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassabili sono escluse, mentre le aree scoperte autonomamente utilizzate possono essere assoggettate integralmente a tassazione.

  • D.L. n. 599 del 1996, art. 2, comma 4-bis, convertito nella L. n. 5 del 1997

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'esclusione dei parcheggi, ma la Corte ha ritenuto prevalente il principio secondo cui la concreta idoneità alla produzione di rifiuti deve essere valutata in fatto e provata dal contribuente.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012; art. 348-ter c.p.c.

    Quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni inerenti alla questione di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In presenza di una cosiddetta doppia conforme, non è possibile denunciare in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo già valutato nello stesso modo dai giudici di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012

    Non è più deducibile il semplice vizio di insufficiente motivazione; il controllo riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, nei limiti ammessi dalla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le aree adibite a parcheggio sono normalmente considerate idonee a produrre rifiuti, poiché frequentate da persone e veicoli; la tassazione può quindi fondarsi su una presunzione di produttività.
  • Chi chiede l'esenzione dalla tassa deve indicare tempestivamente la specifica causa di esclusione e fornire una prova concreta, oggettiva e documentale dell'impossibilità di utilizzare l'area o della sua inidoneità a produrre rifiuti.
  • La mera qualificazione dell'area come esterna, non operativa, pertinenziale o destinata a parcheggio non è sufficiente, da sola, a escludere la TARSU.
  • La valutazione deve distinguere tra aree scoperte autonomamente utilizzate, potenzialmente tassabili, e aree meramente accessorie o pertinenziali a locali tassabili, il cui trattamento dipende dalla disciplina vigente nell'anno d'imposta.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove di fatto; inoltre, se le decisioni di primo e secondo grado coincidono sulle medesime ragioni fattuali, il motivo di omesso esame è normalmente precluso dalla doppia conforme.
  • Per contestare efficacemente un accertamento analogo è opportuno documentare la reale inutilizzabilità dell'area, le limitazioni di accesso, l'assenza di frequentazione, la destinazione esclusivamente tecnica e ogni altra circostanza oggettiva incompatibile con la produzione di rifiuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.