Sentenza n. 318/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 245/2023 in data 28 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 245/2023 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza il 29 novembre 2023 e nonostante il suo passaggio in giudicato, non aveva adempiuto. Ha quindi chiesto l’accredito dell’importo complessivo di 1.000 euro e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Ha prodotto la certificazione della Cancelleria attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata l’esistenza del giudicato e l’omesso adempimento da parte del Ministero. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente e da concludere gli adempimenti entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della presente sentenza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, ai sensi del comma 4, lett. e), misure pecuniarie per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso dopo la notificazione della sentenza civile al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali da essa derivanti.
- Per le amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, computato dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un domicilio digitale idoneo dell’amministrazione, consente di attivare il rimedio dell’ottemperanza in caso di persistente inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento o all’attribuzione di un importo predeterminato, la procura rilasciata per il giudizio civile può estendersi anche al processo esecutivo e al giudizio di ottemperanza quando conferisca al difensore i poteri per ogni stato e grado del procedimento.
- In caso di ulteriore inottemperanza dopo il termine fissato dal giudice, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, anche delegato dal dirigente indicato, senza riconoscimento di compenso quando l’attività commissariale rientri nei doveri di servizio.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
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