Cassazione Penale, Sentenza n. 4926/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Vittoria Tiburzio con due motivi principali: 1) vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 168-bis c.p. (sospensione del processo con messa alla prova), in relazione all'art. 550 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di messa alla prova limitandosi a rilevare la presenza di reati ostativi senza valutare la prognosi favorevole circa la possibilità di reinserimento; 2) vizio di motivazione per mancata applicazione del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) con riferimento al difetto di querela per i reati di furto (in particolare gli addebiti relativi agli artt. 624-bis e 625 c.p.), chiedendo la declaratoria di non doversi procedere ove richiesto. Il Procuratore Generale ha chiesto, in parte, l'annullamento senza rinvio per difetto di querela sui reati sub a), b) e c) e l'annullamento con rinvio quanto all'istanza di messa alla prova per i reati sub e) ed f).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: la Corte d'appello ha respinto la richiesta di sospensione con messa alla prova basandosi esclusivamente sulla presenza di reati ostativi, senza svolgere il necessario giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione dell'imputata. La Cassazione ha inoltre confermato che l'art. 624-bis c.p. rientra tra le fattispecie per le quali la messa alla prova può essere operativa (in linea con consolidata giurisprudenza). Sul punto della querela, la Corte ha ritenuto che non poteva affermarsi l'assenza di querela per i capi a), b) e c., posto che la sentenza impugnata dava atto dell'esistenza delle querele; quindi la richiesta di annullamento senza rinvio per difetto di querela sui capi a)-c) non è stata accolta. Quanto al secondo motivo (applicazione del d.lgs. n.150/2022), la Corte lo ha ritenuto infondato rispetto ai capi e) ed f): il reato di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, e 625 n.5) c.p. (furto in abitazione aggravato dall'essere commesso da più persone) non rientra nella nuova definizione che ha trasformato in querela di parte alcune ipotesi di furto aggravato, pertanto la procedibilità non è automaticamente mutata in querela-only per tale fattispecie. P.Q.M.: annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova e rinvia alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per riesaminare la richiesta con adeguata valutazione prognostica ai sensi dell'art. 133 c.p.; per il resto rigetta il ricorso. La condanna e le valutazioni di merito sulle altre questioni (responsabilità, prova, entità delle pene per gli altri capi) sono state confermate.
Norme richiamate
art. 168-bis c.p.
Norma sulla sospensione del processo con messa alla prova: la Corte afferma che la richiesta di messa alla prova non può essere rigettata automaticament e soltanto per la presenza di reati ostativi, ma richiede un giudizio prognostico sulla possibilità di reinserimento dell'imputato
art. 550 c.p.p., comma 2
Elenca alcune fattispecie per le quali l'istituto della messa alla prova è espressamente applicabile; la Corte richiama la giurisprudenza che inserisce anche l'art. 624-bis nel novero dei reati per cui la messa alla prova è possibile, nonostante l'aggravazione
art. 624-bis c.p.
"punito con la reclusione da 4 a 7 anni e con la multa da Euro 927 a Euro 1500"
Furto in abitazione aggravato; la Corte ribadisce che, secondo orientamento consolidato, tale fattispecie è compatibile con l'ammissione alla messa alla prova e non è stata trasformata automaticamente in reato perseguibile esclusivamente a querela dalla riforma
art. 625 c.p.
Contiene le aggravanti del furto; utile per determinare le ipotesi di procedibilità d'ufficio o a querela a seguito della riforma Cartabia, come valutato dalla Corte
art. 133 c.p.
Criteri per il giudizio sulla pena e indicatori di personalità del reo; la Corte ricorda che il vaglio per ammettere la messa alla prova comporta un giudizio prognostico che si fonda su indicatori similari a quelli desumibili da questo articolo
d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (riforma Cartabia)
entrata in vigore 30.12.2022; art. 85 stabilisce termini transitori per la presentazione della querela
La riforma ha limitato la procedibilità d'ufficio per alcune ipotesi di furto aggravato e ha previsto regole transitorie; la Corte ha comunque ritenuto che nel caso di specie i capi e) ed f) (art. 624-bis) non rientrino nell'elenco trasformato in querela di parte
L. n. 36/2019, art. 5, comma 1, lett. a)
Modifica sanzionatoria richiamata nel ragionamento della Corte: l'incremento sanzionatorio rispetto all'art. 624-bis non comporta il superamento del massimo detentivo di riferimento per l'applicabilità di certe valutazioni di ammissibilità della messa alla prova
L. n. 134/2021, art. 1, comma 22, lett. a)
Attribuisce al legislatore delegato il potere di estendere l'ambito della messa alla prova; citata per spiegare il quadro normativo che consente estensioni dell'istituto
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova (art. 168‑bis c.p.) non può essere rigettata automaticamente solo perché sono contestati reati con caratteristiche ostative: il giudice deve effettuare un concreto giudizio prognostico sulla possibilità di reinserimento del richiedente e motivarlo adeguatamente.
- La giurisprudenza di legittimità ammette, in determinati casi, l'applicabilità della messa alla prova anche per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624‑bis c.p.), dunque la presenza di tale imputazione non esclude a priori la misura.
- Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) molte ipotesi di furto aggravato hanno visto modificata la procedibilità (passando in diverse fattispecie a procedibilità a querela), ma occorre verificare caso per caso se l'aggravante rientri nelle specifiche ipotesi indicate dagli artt. 625 n.7 e 7‑bis c.p.; non è automatico che ogni furto aggravato sia diventato perseguibile solo a querela.
- Se si eccepisce il difetto di querela si deve verificare attentamente la presenza o meno di querele nel fascicolo e le regole transitorie previste dalla riforma (termine per la querela decorre dalla entrata in vigore per fatti commessi anteriormente, ove la persona offesa avesse già avuto notizia del fatto).
- In fase di appello e di legittimità, il rigetto di misure alternative o premiali che si fondi su ragioni esclusivamente 'ostative' e non su una valutazione prognostica documentata è suscettibile di annullamento; il giudice di merito deve motivare sui molteplici indicatori pertinenti (storico criminale, modalità della condotta, personalità, circostanze sociali).
- Quando si affronta una controversia penale dopo le modifiche legislative intervenute, è essenziale verificare la data dei fatti, la data di entrata in vigore della norma e l'applicabilità delle disposizioni transitorie prima di sostenere la non procedibilità per difetto di querela.
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