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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16890/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione delle spese per il rifacimento del piano viario di una strada privata utilizzata dai condomìni appartenenti a un supercondominio e, al contempo, a copertura di autorimesse sottostanti in proprietà esclusiva. In primo grado alcuni condomini avevano impugnato la delibera assembleare che ripartiva i costi dell'intervento; il Tribunale aveva annullato la delibera ritenendo applicabile, per analogia, l'art. 1125 c.c. e distribuendo la spesa al 50% tra i condomìni del supercondominio e al 50% tra i proprietari delle autorimesse. La società ricorrente, partecipante al condominio interessato e proprietaria di autorimesse, ha proposto appello e poi ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione del giudicato formatosi su precedente sentenza che avrebbe fissato i criteri di riparto, nonché violazione del regolamento contrattuale condominiale e degli artt. 1118, 1123 e 1125 c.c.; sosteneva che il riparto dovesse avvenire secondo le tabelle millesimali già determinate, senza applicare criteri diversi, e che le spese del manto stradale dovessero gravare sulla collettività dei condomini ex art. 1123 c.c.; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato nuova la domanda, svolta in appello, con cui si chiedeva di porre a carico dei proprietari dei locali sottostanti anche le spese di ripristino dei soffitti e degli intonaci interni, sostenendo che si trattasse solo di corretta applicazione dell'art. 1125 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha escluso la denunciata violazione del giudicato e ha affermato che l'interpretazione del regolamento contrattuale non era censurabile nei termini prospettati, perché mancava la deduzione di violazione delle regole ermeneutiche o di omesso esame di un fatto decisivo; ha inoltre confermato la correttezza dell'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. alla ripartizione delle spese per il rifacimento di una strada/viale che funge anche da copertura di locali sottostanti di proprietà esclusiva, con riparto a metà tra i condomìni utilizzatori e a metà tra i proprietari dei locali sottostanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la censura presupponeva una diversa ripartizione già esclusa dalla corretta applicazione dell'art. 1125 c.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che la precedente sentenza avesse precluso l'applicazione della disciplina codicistica sulla ripartizione delle spese.

  • art. 1118 c.c.

    invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme sui criteri di riparto, senza che la censura sia stata accolta.

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ricordato che l'art. 1125 c.c. costituisce applicazione particolare del principio generale di cui all'art. 1123, comma 2, c.c.

  • art. 1125 c.c.

    applicato in via analogica alla ripartizione delle spese di rifacimento della strada/viale che funge da copertura dei locali sottostanti; le spese della struttura complessa sono poste a carico di chi utilizza la parte superiore e di chi trae utilità dalla copertura secondo il criterio paritario.

  • art. 1126 c.c.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie, poiché la situazione non riguardava una lastra solare o lastrico nel senso proprio della norma.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere la novità della domanda in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura comunque non decisiva.

  • art. 183 c.p.c.

    menzionato nel riepilogo delle difese di merito, senza specifica autonoma statuizione in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale che stabiliscono criteri convenzionali di riparto delle spese condominiali è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Quando una strada o un viale condominiale funge anche da copertura di locali sottostanti in proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese di rifacimento della struttura può avvenire per analogia secondo l'art. 1125 c.c., e non secondo l'art. 1126 c.c.
  • Il giudicato formatosi su una precedente decisione che abbia solo determinato criteri o tabelle di riparto non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina codicistica pertinente, se non risulta un espresso divieto o una preclusione incompatibile con la nuova decisione.
  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile per difetto di decisività quando l'esito della questione dipende da un presupposto giuridico già correttamente risolto dai giudici di merito.
  • La ripartizione delle spese per la manutenzione di una struttura complessa deve essere ricondotta al principio di chi trae utilità dalla cosa o dalla sua funzione, secondo il principio generale dell'art. 1123, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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