Cassazione Penale, Sentenza n. 30259/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna di un imputato ritenuto amministratore di diritto di due società e di due altri imputati ritenuti amministratore di fatto e di diritto di un'ulteriore società. Per il primo erano state ritenute la emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale e l'omesso versamento di IVA dovuta da una delle società; per gli altri due era stata ritenuta l'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi mediante fatture relative a operazioni inesistenti. I ricorsi per cassazione censuravano, in sintesi: per il primo imputato, l'attribuzione della responsabilità fondata solo sulla carica formale, l'insufficiente prova della fittizietà delle operazioni, la mancata prova del dolo specifico, l'omesso esame di deduzioni difensive, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e un vizio sul trattamento sanzionatorio; per gli altri due imputati, il vizio di motivazione sulla fittizietà delle operazioni e l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, con richiesta di attenuanti generiche e di motivazione più puntuale sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze dei due imputati coinvolti nelle false fatturazioni fossero inconferenti rispetto ai fatti accertati e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, mentre quelle del primo imputato erano in parte già esaminate e risolte dai giudici di merito con motivazione logica e adeguata, in parte generiche o non devolute in appello, e in parte riferite a una statuizione assolutoria già intervenuta sul distinto capo relativo all'art. 10 del d.lgs. 74/2000. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 74/2000
richiamato come norma incriminatrice per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
richiamato come norma incriminatrice per l'omesso versamento di IVA dovuta dalla società
art. 2 d.lgs. 74/2000
richiamato come norma incriminatrice per l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti
art. 10 d.lgs. 74/2000
capo di imputazione oggetto di assoluzione in primo grado per insussistenza del fatto; il ricorso che lo evocava è stato ritenuto inconferente/inammissibile
art. 131-bis c.p.
invocato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non risultava devoluta in appello
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente per il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la pena fosse comunque inferiore al medio edittale e che non occorresse una specifica motivazione
art. 97, comma 4, c.p.p.
la Corte ha affermato che la disciplina della nomina del sostituto del difensore non è pertinente nel giudizio di cassazione
art. 611, comma 1-quater, c.p.p.
richiamato per escludere che vi fosse stata una trattazione partecipata disposta d'ufficio o richiesta dalle parti
art. 614, comma 2, c.p.p.
"le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori"
la formula è stata letta come indice della non obbligatorietà della comparizione personale o del difensore nel giudizio di cassazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 530, comma 2, c.p.p.
richiamato nel riportare l'assoluzione del primo imputato dal capo relativo all'art. 10 d.lgs. 74/2000
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare censure che mirino solo a una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica sulla fittizietà delle operazioni e sulla responsabilità degli imputati.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto per reati tributari non può essere affermata in modo meramente automatico sulla base della sola carica formale, ma può fondarsi sulla consapevole assunzione dell'incarico in società prive di reale struttura e sull'omessa verifica delle operazioni documentate, quale contributo causale alla commissione del reato.
- In materia di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la fittizietà può essere desunta in modo adeguato anche dalla mancanza di una minima struttura aziendale delle società emittenti, se il ragionamento probatorio è coerente e completo.
- La censura sul dolo specifico è inammissibile o infondata quando si limita a negare che l'elemento soggettivo possa essere desunto dalle modalità della condotta, senza confrontarsi con la motivazione che ha valorizzato la consapevole partecipazione all'operazione fraudolenta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta al giudice di appello.
- Il trattamento sanzionatorio non richiede una motivazione particolarmente approfondita quando la pena irrogata è contenuta ben al di sotto del medio edittale; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi specificamente idonei a sostenerne il riconoscimento.
- Nel giudizio di cassazione non trova applicazione, in termini di necessaria presenza in udienza, la disciplina della nomina del sostituto immediatamente reperibile prevista per altre fasi processuali, poiché le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori e la partecipazione del difensore non è obbligatoria nel medesimo senso.
- È inammissibile il motivo che si ponga in insanabile contraddizione con la stessa doglianza enunciata, oppure che investa un capo della decisione già definito in senso assolutorio in primo grado e non oggetto del decisum confermativo impugnato.
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