Cassazione Penale, Ordinanza n. 00492/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Verbania, aveva assolto l'imputato dal solo reato di vilipendio di alcune tombe per non aver commesso il fatto, confermando per il resto la responsabilità e rideterminando la pena in anni 1 e giorni 2 di reclusione. L'imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) denunciava erronea ricostruzione del fatto ed erronea valutazione dell'elemento soggettivo, contestando l'interpretazione delle immagini della c.d. foto-trappola e delle testimonianze, oltre alla mancata emersione di un atteggiamento di disprezzo per la sacralità del luogo; 2) deduceva contraddittorietà della motivazione quanto al rilievo della distanza temporale tra le riprese e le denunce, sostenendo che la logica seguita per alcuni fatti assolti doveva valere anche per gli altri e che la Corte non aveva considerato la possibile accidentalità dell'evento; 3) lamentava violazione degli artt. 75 e 185 c.p. in relazione alla liquidazione del danno morale in favore dell'ente pubblico, censurando la ritenuta genericità delle doglianze sulla legittimazione della parte civile e sulle statuizioni civili.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, in particolare delle immagini della foto-trappola e della riconducibilità delle condotte all'imputato, operazione preclusa in cassazione; ha inoltre rilevato la genericità della censura sull'elemento soggettivo, che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva a sostituire un nuovo giudizio di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato doppiamente inammissibile, sia perché reiterativo di doglianze già dedotte e disattese in appello, sia perché nuovamente diretto a una rivalutazione del materiale probatorio e della diversa valutazione tra i fatti assolti e quelli confermati, senza confutare specificamente la motivazione della Corte territoriale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le questioni sulla legittimazione della parte civile e sul danno risarcibile non erano state dedotte con specificità nell'atto di appello, come richiesto dall'art. 581 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
il travisamento del fatto non è deducibile in cassazione come surrogato di una nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi tipici della motivazione e non consente di sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
art. 606 c.p.p.
i motivi di ricorso diversi da quelli consentiti dalla legge determinano inammissibilità; il ricorso per cassazione è soggetto a un sistema di motivi tipizzati, con requisito di specificità particolarmente rigoroso.
art. 581 c.p.p.
l'atto di appello deve rispettare un rigoroso principio di specificità; le questioni non dedotte in modo specifico non possono essere efficacemente riproposte in cassazione.
art. 75 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione della parte civile; la Corte non entra nel merito perché la censura era generica e non specificamente proposta in appello.
art. 185 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al danno morale e alle statuizioni civili; la Corte dichiara inammissibile la doglianza per difetto di specificità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
L. 46 del 2006
menzionata per la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; non amplia il sindacato di legittimità fino a consentire il travisamento del fatto.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il presupposto della sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile.
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile una censura che, sotto l'apparente vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto o delle prove: il sindacato di legittimità non può sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- Il vizio motivazionale è scrutinabile solo se si denuncia mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà evidente della motivazione su aspetti decisivi; non sono ammissibili doglianze che attaccano la persuasività o chiedono una diversa lettura comparativa delle prove.
- Il ricorso per cassazione richiede una specificità particolarmente rigorosa: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e spiegare perché la censura rientri in uno dei motivi tassativi previsti dalla legge.
- La mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e disattesi, senza un effettivo confronto con le argomentazioni del giudice di merito, integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- Le questioni relative alle statuizioni civili devono essere dedotte con specificità nei gradi di merito e nell'atto di impugnazione; la loro generica riproposizione in cassazione è inammissibile.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, salvo prova della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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