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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-195/21

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2021. — Oleksandr Viktorovych Klymenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-195/21

Giurisprudenza europea62021TJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato il rinnovo delle misure restrittive UE nei confronti di Oleksandr Viktorovych Klymenko, ritenendo che il Consiglio non avesse dimostrato di aver verificato adeguatamente il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini posti a base della designazione. In particolare, le decisioni giudiziarie e le informazioni dell’ufficio del procuratore generale ucraino non erano sufficienti a provare la solidità fattuale della misura. L’annullamento riguarda il mantenimento del suo nome nell’elenco allegato alla decisione PESC e al regolamento di esecuzione.

Annullamento del mantenimento di Oleksandr Viktorovych Klymenko nell’elenco delle misure restrittive UE relative all’Ucraina per difetto di verifica, da parte del Consiglio, del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali ucraini su cui la designazione si fondava.

La questione giuridica

Se il Consiglio, nel prorogare e mantenere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei fondi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune relativa all’Ucraina, avesse correttamente verificato che le decisioni e i procedimenti penali delle autorità ucraine posti a base della designazione fossero stati adottati nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ivi compreso il diritto a un giudizio entro un termine ragionevole; e, in caso contrario, se gli atti impugnati dovessero essere annullati.

Principio di diritto

Quando il Consiglio mantiene il nome di una persona nell’elenco delle misure restrittive fondate su procedimenti penali avviati da uno Stato terzo, non basta richiamare in modo generico atti o rassicurazioni di tale Stato: l’istituzione deve verificare autonomamente e in modo sufficientemente approfondito che la decisione di avviare e condurre quei procedimenti sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, incluso il diritto a un giudizio entro un termine ragionevole. Poiché nel caso di specie tale verifica non è risultata dimostrata, il Tribunale ha annullato la decisione (PESC) 2021/394 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 nella parte in cui mantenevano Klymenko nell’elenco.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/119/PESC
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione 2015/143/PESC
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Decisione (PESC) 2021/394
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/391
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articolo 6
  • Codice di procedura penale ucraino

Annullamento del mantenimento di Klymenko nell’elenco delle misure restrittive UE relative all’Ucraina

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Oleksandr Viktorovych Klymenko avverso la decisione (PESC) 2021/394 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391, nella parte in cui mantenevano il suo nome nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei fondi in relazione alla situazione in Ucraina. Il Tribunale precisa che la controversia si inserisce nella serie di rinnovi annuali delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di persone considerate responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

Fatti e contesto normativo

Klymenko, ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, era stato inserito nell’elenco a partire dagli atti dell’aprile 2014, con motivazione fondata su un procedimento penale ucraino per distrazione di fondi pubblici e trasferimento illegale all’estero. Nel tempo il Consiglio ha prorogato più volte le misure, aggiornando talora la motivazione e, dal 2019 in poi, aggiungendo una sezione specifica sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La base giuridica della misura è costituita dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento (UE) n. 208/2014, come modificati dalla decisione 2015/143/PESC e dal regolamento (UE) 2015/138. Il criterio di inserimento riguarda le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, incluse quelle sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine.

Fatti rilevanti del procedimento principale

Il Tribunale ricostruisce il susseguirsi di ricorsi già proposti da Klymenko contro i precedenti rinnovi delle misure restrittive. In particolare, nel 2016 il Tribunale aveva annullato gli atti del 2014 nei suoi confronti; successivamente aveva respinto il ricorso contro i rinnovi del 2015, 2016 e 2017, ma la Corte di giustizia, con sentenza del 26 settembre 2019, aveva annullato quella decisione e i relativi atti nella parte concernente il ricorrente. Anche gli atti del marzo 2018 e del marzo 2020 erano poi stati annullati dal Tribunale in altre cause promosse dallo stesso interessato.

Nel 2021 il Consiglio ha di nuovo prorogato le misure fino al 6 settembre 2021, mantenendo Klymenko nell’elenco sulla base di due procedimenti penali ucraini, indicati come procedimento 113 e procedimento 521. Nella motivazione figuravano riferimenti a decisioni del giudice istruttore, all’informazione della difesa sul completamento delle indagini e al fatto che il ritardo nella familiarizzazione con il fascicolo fosse imputabile alla difesa.

Questioni sollevate dal ricorrente

Il ricorrente ha dedotto quattro motivi, tra cui, in via centrale, la censura secondo cui il Consiglio non avrebbe verificato correttamente il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva da parte delle autorità ucraine. Secondo Klymenko, il Consiglio avrebbe trascurato elementi essenziali relativi:

  • alla sua mancata inclusione nelle liste Interpol e alle conseguenze di ciò su alcune decisioni processuali ucraine;
  • alla durata irragionevole dei procedimenti;
  • al trasferimento tardivo delle indagini ad altra autorità;
  • alla validità delle decisioni che autorizzavano procedimenti in contumacia;
  • all’affidabilità delle sole informazioni fornite dall’ufficio del procuratore generale ucraino.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, quando il Consiglio fonda o mantiene misure restrittive sulla base di procedimenti penali avviati in uno Stato terzo, deve verificare che la decisione di avvio e di conduzione di tali procedimenti sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Questo controllo è imposto anche dall’esigenza che la misura poggi su una base fattuale sufficientemente solida, e non può essere sostituito da mere affermazioni dell’autorità dello Stato terzo.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che le decisioni del giudice istruttore invocate dal Consiglio erano solo atti procedurali incidentali, risalenti a tempi lontani rispetto all’adozione degli atti impugnati, e non dimostravano di per sé che i procedimenti penali fossero stati avviati e condotti nel rispetto dei diritti del ricorrente. Inoltre, il Consiglio non aveva spiegato adeguatamente perché avesse potuto considerare sufficienti le rassicurazioni dell’UPG, nonostante le contestazioni del ricorrente e gli elementi contrari da lui prodotti.

Quanto al diritto a un giudizio entro un termine ragionevole, il Tribunale sottolinea che i procedimenti erano rimasti nella fase istruttoria per anni, senza progressi significativi, e che il Consiglio avrebbe dovuto valutare in modo autonomo se tale durata fosse giustificata. Non era sufficiente richiamare l’irrilevanza retroattiva di alcune nuove norme del codice di procedura penale ucraino, poiché ciò non esonerava il Consiglio dal verificare se le norme applicabili consentissero effettivamente di chiudere le indagini o se la loro protrazione fosse ragionevole.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che non è dimostrato che, prima di adottare gli atti impugnati, il Consiglio si fosse assicurato del rispetto, da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Ne deriva un errore di valutazione che comporta l’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 nella parte in cui mantenevano il nome di Klymenko nell’elenco.

Il Tribunale non esamina gli altri motivi dedotti. Respinge inoltre la richiesta subordinata del Consiglio di mantenere gli effetti della decisione, osservando che la misura aveva già cessato di produrre effetti il 6 settembre 2021.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nelle misure restrittive fondate su procedimenti penali di uno Stato terzo, il Consiglio deve effettuare una verifica autonoma e concreta sul rispetto dei diritti fondamentali processuali dell’interessato; il semplice rinvio a decisioni o dichiarazioni dell’autorità estera non è sufficiente. Se tale verifica non è dimostrata, il mantenimento della designazione è illegittimo.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive peschcongelamento dei fondidiritti della difesatutela giurisdizionale effettivastato di diritto in ucraina

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