Sentenza n. 1297/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-, con richiesta di: 1) ordinare al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, di conformarsi al suddetto giudicato e, quindi, corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 210/92 nella misura prevista dalla VI (6^) categoria della tabella di legge, con gli accessori di legge a far data dal 1° gennaio 2016 secondo le modalità previste dal titolo esecutivo; 2) nominare fin d'ora un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili; 3) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del patrono antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, di una sentenza civile che aveva riconosciuto alla ricorrente l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, e il pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo, capitale e interessi legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero della Salute, nonostante la sentenza fosse stata attestata conforme all'originale, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale il 25 luglio 2024 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando la conformità della sentenza azionata all'originale, la rituale notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In assenza di contestazioni sull'omesso adempimento, ha ordinato al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute quale commissario ad acta, con facoltà di delega anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni dell'amministrazione, senza vincoli derivanti dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa destinati al pagamento o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta come titolo conforme all'originale; il testo richiama la riformulazione della disposizione e il venir meno della necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Richiamato per l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
artt. 1 e 2 l. 210/1992
Costituiscono la base normativa dell'indennizzo riconosciuto dal giudicato civile, la cui corresponsione il Ministero è stato ordinato a eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente dopo il d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, è sufficiente che il titolo sia conforme all'originale, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli cui si applica la disciplina richiamata dal giudice.
- Accertata l'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato civile avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, comprensivo del capitale e degli accessori dovuti secondo la sentenza azionata.
- Il commissario ad acta nominato nell'ambito dell'ottemperanza esercita i poteri conferiti dal giudice anche oltre i limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'incarico a soggetti pubblici idonei, anche appartenenti ad altre articolazioni della medesima amministrazione, qualora ciò sia funzionale a un'esecuzione più sollecita ed efficace.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può utilizzare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nel trattamento economico già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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