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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41633/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale censurava la riqualificazione da bancarotta fraudolenta distrattiva a bancarotta preferenziale operata dalla Corte d'appello nei confronti di Lombardi e Corte, sostenendo che l'operazione di affitto e cessione fosse parte di un disegno distrattivo e non un mero pagamento preferenziale. I ricorrenti imputati (Lombardi e Corte) deducevano, tra l'altro, violazione dell'art. 521 c.p.p. per mutazione del fatto, l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta preferenziale e la mancanza di dolo per l'extraneus Corte. Massolo contestava l'accertamento del suo concorso nella bancarotta fraudolenta documentale, il nesso di causalità tra le condotte e il dissesto, la qualificazione della cessione come distrattiva e la valutazione delle attenuanti (favor rei). De Gregori impugnava la valutazione probatoria (uso di bilancio 2008), l'assorbimento/ autonomia della bancarotta da operazioni dolose rispetto alla distrattiva, il diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità e il rigetto delle sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale; i ricorsi di Lombardi e Corte sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse e, comunque, manifestamente infondati (con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria). Il ricorso di Massolo è stato in parte accolto: la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione circa il suo concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale e il nesso causale con il dissesto per le operazioni dolose, decretando la necessità di annullamento e nuovo esame (quindi parziale accoglimento che incide sulle posizioni e sulla determinazione della pena). Il ricorso di De Gregori è stato accolto limitatamente alla qualificazione del reato di bancarotta da operazioni dolose (assorbito o da rivedere per carenza di autonoma prova dell'aggravamento del dissesto), mentre la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva è stata confermata; le questioni relative alle sanzioni sostitutive dovranno essere valutate nuovamente in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la riqualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione fosse compatibile con il principio di correlazione perché la fattispecie preferenziale è una "species" della distrazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente alla declaratoria di estinzione del reato e alla possibilità di pronunciare formula di merito più favorevole; la Corte ricorda i limiti imposti dalla giurisprudenza e dalla Consulta sul contraddittorio.

  • art. 33 L.F. (relazione del curatore)

    Citata in sede di valutazione del valore dell'azienda e del rapporto tra corrispettivo d'affitto/cessione e valore reale; utilizzata per verificare la sproporzione del canone rispetto al valore della Multimeat.

  • art. 223, comma 2, n.2 legge fallimentare (r.d. 267/1942)

    Norma sulla bancarotta impropria da operazioni dolose: la Corte conferma che tale fattispecie è autonoma solo se vi sono atti diversi e autonomi che aggravino il dissesto, altrimenti è assorbita dalla bancarotta fraudolenta.

  • art. 216 r.d. 267/1942 (bancarotta fraudolenta)

    Riferimento di fondo per le ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ribadisce i limiti di punibilità e la distinzione rispetto alle altre forme di bancarotta.

  • art. 2560 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti; la Corte osserva che tale responsabilità non esclude la possibile rilevanza penale della cessione a prezzo vile (post factum che non annulla la distrazione).

  • art. 110 cod. pen.

    Principio sul concorso di persone nel reato: utilizzato per valutare la posizione dell'extraneus (Massolo, Corte) e la necessità di prova della consapevolezza e del dolo specifico.

  • art. 217 r.d. 267/1942

    Richiamata come riferimento storico per la bancarotta semplice nell'analisi della tenuta della contabilità e delle condotte omissive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per i ricorrenti i cui ricorsi sono risultati inammissibili.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sull'inammissibilità per carenza d'interesse degli impugnanti contro pronuncia estintiva per prescrizione; la Corte ricorda i limiti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Richiamato nella disamina delle sentenze adottate in camera di consiglio e del necessario ascolto delle parti (salvo opposizione).

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa di De Gregori in ordine alle sanzioni sostitutive; la Corte dispone che la questione sarà riesaminata in sede di merito in caso di interesse.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente ad altri articoli procedurali dalla difesa in relazione al rigetto delle pene sostitutive; la Corte ritiene la questione assorbita fino a nuova valutazione del quadro probatorio.

  • art. 58 L. 689/1981

    Richiamato in ordine ai criteri di quantificazione delle sanzioni sostitutive e del loro eventuale rifiuto; la decisione sulla materia è rinviata al merito ove pertinente.

Massime di principio

  • La riqualificazione di un fatto (es. da bancarotta distrattiva a bancarotta preferenziale) non viola automaticamente il principio di correlazione se la fattispecie applicata costituisce una species del medesimo genus di condotta e i fatti sostanziali restano invariati.
  • La bancarotta preferenziale può sussistere anche quando il pagamento avviene mediante compensazione e non con denaro "fresco", purché emerga una violazione della par condicio creditorum e l'operazione non costituisca un reale ripianamento del debito verso tutti i creditori.
  • Per la responsabilità dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale è necessaria non solo la consapevolezza della natura fraudolenta dell'operazione, ma prova che l'extraneus fosse consapevole della condotta materiale (occultamento/distruzione/omessa tenuta della contabilità) o che abbia avuto un ruolo funzionale e volitivo nello scopo di danneggiare i creditori.
  • La bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 comma 2 n.2 legge fall.) convive con la bancarotta distrattiva solo se sussistono atti autonomi e differenti che abbiano causato o aggravato il dissesto; altrimenti è assorbita dalla bancarotta distrattiva.
  • L'impugnazione di una sentenza d'appello che abbia dichiarato l'estinzione per prescrizione è soggetta a limiti di ammissibilità: il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto (es. volontà di rinunciare alla prescrizione o necessità di far accertare una causa di proscioglimento più favorevole) per evitare l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Nella valutazione probatoria in materia di bancarotta, il giudice può valorizzare elementi certi e documentali (bonifici, contratti, testimonianze) rispetto allo stato passivo che dipende dalle istanze di insinuazione; il travisamento o la valutazione alternativa delle prove è sindacabile in Cassazione solo in presenza di omissioni o illogicità manifeste.
  • La reformatio in peius nel giudizio d'appello riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; l'annullamento di singoli capi che incidono sulla pena comporta la necessità di nuovo esame della quantificazione.

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