Cassazione Penale, Ordinanza n. 29570/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per due semestri di pena espiata dall'11.7.2024 all'11.7.2025. Il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di sorveglianza di Ancona aveva confermato il rigetto. Il Tribunale aveva ritenuto che, ai fini del diniego del beneficio, non fosse necessario attendere l'esito definitivo di un procedimento penale per i fatti denunciati, potendo il giudice di sorveglianza valutarli autonomamente; sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione sulle lesioni subite dalla moglie e della decisione del figlio di non ospitare più il padre, aveva ritenuto i fatti realmente avvenuti. Aveva inoltre valorizzato l'atteggiamento non trasparente tenuto verso l'UEPE, al quale il condannato avrebbe taciuto la condotta maltrattante nei confronti della moglie durante il periodo di esecuzione della misura alternativa, traendone il segno della mancanza di una reale revisione critica. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva: 1) che non poteva bastare la denuncia della moglie senza attendere l'esito del procedimento penale e senza adeguata motivazione sui fatti e sulla loro incidenza sull'intero periodo oggetto dell'istanza; 2) che non era stata valutata in concreto l'incidenza dei fatti sul percorso rieducativo, essendosi formulata una valutazione di pericolosità senza verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione; 3) che non era stato specificato in cosa consistesse il comportamento poco trasparente verso l'UEPE, con pregiudizio per il diritto di difesa; 4) che l'ordinanza era in contrasto logico con altra decisione del tribunale di sorveglianza che aveva concesso un permesso premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in sede di reclamo senza confrontarsi con le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata. In particolare, ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui i fatti denunciati dovevano ritenersi sufficientemente provati e pertinenti ai fini del giudizio sulla partecipazione al trattamento rieducativo, richiamando anche la giurisprudenza secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del processo penale, purché se ne apprezzi la pertinenza rispetto al percorso rieducativo. Quanto ai rapporti con l'UEPE, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a contestare genericamente l'addebito senza misurarsi con le specifiche considerazioni del Tribunale. Infine, ha ritenuto non specificamente confutata la motivazione secondo cui la condotta tenuta nel periodo oggetto dell'istanza, unita alla pregressa commissione di reati violenti e alla reiterazione di azioni violente verso la moglie, impediva un giudizio favorevole sull'adesione al programma rieducativo e denotava assenza di reale revisione critica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
richiamo alla disciplina di anonimizzazione del provvedimento in caso di diffusione
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
richiamo alla disciplina di anonimizzazione del provvedimento in caso di diffusione
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valorizzare anche fatti astrattamente costituenti reato senza attendere la definizione del processo penale, purché li apprezzi autonomamente in rapporto alla loro pertinenza rispetto al trattamento rieducativo e alla compatibilità con l'adesione del detenuto al percorso trattamentale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le censure già dedotte in reclamo senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- Ai fini della liberazione anticipata, la condotta del condannato nel periodo di osservazione deve essere valutata in termini di effettiva partecipazione all'opera di rieducazione e di reale revisione critica; la reiterazione di condotte violente o non trasparenti verso gli operatori trattamentali può legittimare un giudizio negativo.
- Non è sufficiente una contestazione generica dell'accertamento compiuto dal tribunale di sorveglianza: occorre censurare puntualmente gli argomenti valorizzati dal giudice di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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