Cassazione Penale, Sentenza n. 4829/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per plurimi reati di truffa (art. 640 c.p. e aggravanti) deducendo: 1) errato computo della prescrizione (sospensione per adesione del difensore all'astensione); 2) improcedibilità dell'azione civile per duplicazione della domanda; 3) errata applicazione della normativa transitoria (d.lgs. 36/2018) e tardività della querela; 4) violazione del contraddittorio per deposito tardivo di memorie e inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese in quanto indagate in procedimenti connessi; 5) vizio di motivazione e travisamento della prova, non valutazione degli elementi a discarico e eccessività della pena; 6) mancata assunzione di prove decisive (rinnovazione di escussioni); 7) errore di qualificazione giuridica e mancata applicazione dell'art. 167 TUF ove non ricorressero artifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Per ciascun motivo la Corte ha valutato che: il periodo di sospensione per adesione del difensore all'astensione è computabile e validamente applicato, inoltre in appello il ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione; la censura sulla duplicazione dell'azione civile è genericamente infondata poiché le azioni civili precedenti erano dirette contro diverso soggetto e fondate su diverso titolo di responsabilità; la querela è stata ritenuta tempestiva dalla Corte di appello e l'onere di provare l'intempestività grava su chi lo deduce; le doglianze sul contraddittorio e sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni sono generiche e non dimostrano specifico pregiudizio, e le dichiarazioni sono solo una parte del compendio probatorio integrato da elementi documentali e risultanze bancarie; le critiche alla motivazione e alla valutazione delle prove sostanzialmente ripropongono una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, essendo presente una doppia conforme (decisione di primo grado e di appello coerenti); le richieste di assunzione di nuove prove sono mere riproposizioni dei mezzi già proposti e inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Riferito in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme sulla sospensione e sul computo dei termini, confermando che l'adesione del difensore all'astensione interrompe il corso della prescrizione
art. 159 cod. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina della prescrizione; la Corte lo applica insieme ad altri principi per confermare l'esatto computo dei termini
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato nella ricostruzione del merito, confermando la qualificazione e l'uso delle aggravanti come valutate in primo e secondo grado
art. 61 cod. pen. (n. 7 e n. 11)
Riferite come circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto correttamente ponderata la loro rilevanza nella dosimetria della pena
d.lgs. n. 36/2018 (art. 8 e art. 12)
Richiamato in relazione alla novella sulla procedibilità per l'aggravante dell'abuso della prestazione d'opera e alla disciplina transitoria; la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura del ricorrente, avendo il giudice di merito ricostruito correttamente la tempestività della querela e la congruenza delle contestazioni
art. 523 cod. proc. pen.
Invocato con riferimento al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura generica e non comprovata da elementi specifici di pregiudizio, escludendo l'inutilizzabilità degli atti
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di appello sufficientemente logica e congrua, specie in presenza della doppia conforme
art. 606 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato nella parte relativa alla mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha giudicato la censura inammissibile perché mera riproposizione di motivi di appello già disattesi
art. 125 comma 3 e art. 546 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocati con riguardo alla lamentata eccessività della pena; la Corte ha ritenuto la determinazione della pena nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione adeguata
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma citata a supporto del principio di inammissibilità per mancata specificità del motivo; la Corte l'ha applicata per motivi presentati in termini generici e privi di confronto critico con la motivazione impugnata
art. 167 d.lgs. 58/1998 (TUF)
Richiamato dal ricorrente per una possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte ha giudicato la censura infondata in assenza di prova di artifici diversi da quelli già valutati e motivati dai giudici di merito
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla dosimetria della pena fosse congrua e conforme ai parametri di legge
Massime di principio
- La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione opera indipendentemente dalla presenza o meno di testimoni in udienza: va computata e interrompe il decorso
- L'onere di provare la tardività della querela grava su chi la allega; in caso di incertezza la valutazione è favorevole al querelante
- La partecipazione di parti civili in sede penale non configura automaticamente duplicazione dell'azione civile se le azioni civili anteriori erano dirette contro diverso soggetto o fondate su diverso titolo di responsabilità
- Eccezioni processuali generiche e non specificate (es. violazione del contraddittorio senza indicazione dei contenuti nuovi e del concreto pregiudizio) sono normalmente inammissibili in Cassazione
- Le dichiarazioni delle persone offese possono influire sull'attendibilità ma non sono automaticamente inutilizzabili per la sola circostanza di essere indagate in altro procedimento: occorre dimostrare un rapporto tale da compromettere la loro utilizzabilità
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: riproporre motivi già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi con la motivazione di quest'ultimo, espone il ricorso a rigetto o inammissibilità
- In presenza di una doppia conforme (sentenza di primo grado e di appello convergenti) il giudice di legittimità richiede solo che emerga, complessivamente, una motivazione logica e adeguata senza la necessità di analizzare punto per punto tutte le deduzioni
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