Cassazione Penale, Sentenza n. 40985/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 01/07/2022, che, in seguito ad annullamento con rinvio della Corte di Cassazione sul trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena per i reati di porto di arma da fuoco e lesioni aggravate dall'uso di arma. Ruggiero lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione per vizio di motivazione e manifesta illogicità. Mena denuncia violazioni processuali (artt. 627/3 c.p.p., 597 c.p.p.) e di diritto sostanziale (art. 62-bis c.p.) nonché vizi motivazionali, contestando che la Corte abbia operato una riduzione fittizia pari a soli due mesi e che abbia riutilizzato elementi già valorizzati per l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello che, dopo il rinvio, ha escluso l'equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante derivante dall'uso di arma (art. 585 c.p.) perché quest'ultima rientrava in continuazione con il più grave delitto di porto di arma aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. e quindi non era soggetta a comparazione in equivalenza ma poteva incidere solo mediante incremento ai sensi dell'art. 81 c.p. La Corte di Appello ha quindi aumentato la pena base per il delitto di porto d'armi, applicato le attenuanti generiche ma non nella massima estensione e motivato tale scelta richiamando la particolare intensità del dolo, le modalità articolate e organizzate del fatto e la personalità degli imputati, gravati da precedenti specifici. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e la determinazione della pena non arbitraria, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione alle decisioni della Corte d'Appello; contestazioni basate su questioni procedurali sono state ritenute prive di specificità ai fini della cassazione
art. 173-bis disp. att. c.p.p.
Norma relativa alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi sono stati esaminati ai sensi di tale disposizione
art. 62-bis c.p.
Disposizione sulle attenuanti generiche: la Corte d'Appello le ha applicate ma non nella massima estensione, motivando la misura della riduzione per particolari elementi della colpevolezza e della personalità degli imputati
art. 585 c.p.
Riferimento al reato di lesioni aggravate dall'uso di arma; la Corte ha ritenuto che l'aggravante legata all'uso dell'arma, essendo in continuazione con il porto d'arma aggravato, non potesse essere comparata in equivalenza con le attenuanti generiche
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante collegata al porto di armi in contesto associativo; la Corte l'ha considerata elemento che aumenta la pena base e che non è sottoponibile a giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche
art. 81 c.p.
Norma sull'aumento di pena per effetto di più reati o aggravanti: la Corte ha ritenuto che l'aggravante relativa all'uso dell'arma possa incidere solo mediante incremento ai sensi dell'art. 81 e non per equivalenza con le attenuanti
art. 133 c.p.
Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte d'Appello ha esercitato il proprio potere discrezionale ai sensi di tale articolo, con motivazione ritenuta non arbitraria
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)
Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; richiamata nella fase di discussione
Massime di principio
- L'equivalenza tra attenuanti generiche e una aggravante non è sempre possibile: se l'aggravante è funzionalmente connessa o rientra in continuazione con un reato più grave, essa può incidere solo mediante aumento della pena ai sensi dell'art. 81 c.p., e non può essere neutralizzata per equivalenza con le attenuanti generiche.
- L'applicazione delle attenuanti generiche richiede motivazione sull'entità della diminuzione: il giudice può non concederle nella massima estensione quando emergono elementi che evidenziano elevata intensità del dolo, modalità particolarmente organizzate del fatto o recidiva/precedenti specifici.
- La determinazione della pena è in primo luogo discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali, arbitrarietà o violazioni di legge, non per semplice dissenso sulla valutazione del merito.
- La rinuncia ai motivi d'appello o comportamenti processuali successivi non garantiscono automaticamente il riconoscimento pieno delle attenuanti: tali elementi possono essere valutati come segno di ridotta capacità a delinquere solo se non contrastati da altri elementi.
- Per la cassazione è essenziale la specificità del motivo: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; critiche meramente generiche o di merito senza rovesciare la motivazione concreta della sentenza sono generalmente inammissibili.
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