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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20626/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza notturna applicata dal GIP con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari. Il ricorso denunciava: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per avere il Tribunale fondato la valutazione del concreto e grave pericolo solo sulla gravità del reato senza adeguata indagine sulla personalità dell'imputato; (2) difetto di confronto con elementi probatori che, secondo la difesa, attenuavano la gravità della condotta (natura conviviale della riunione, responsabilità del proprietario per la detenzione delle armi, posizione abituale del SUV), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato l'art. 274 lett. c) c.p.p., svolgendo una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione del reato tenendo conto delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio‑ambientale. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione: le censure della difesa costituivano, in sostanza, una diversa rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito e non evidenziavano vizi della motivazione verificabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; è stato disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non impone l'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta; richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che consideri modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio‑ambientale; tale valutazione è tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione: sono sindacabili violazioni di legge e vizio della motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza). Non è ammesso un semplice diverso apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice di merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio per cui la parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali

  • art. 28 Reg. Esec. c.p.p.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione della Corte (adempimenti esecutivi e di trasmissione)

  • Artt. 110, 112, comma 1, nn. 1) e 4) c.p.; art. 23, comma 1 e 3, n.1 legge n. 110/1975; artt. 2-7 legge n. 895/1967; art. 648 c.p.

    Norme penali richiamate per descrivere il quadro indiziario (concorso di persone, detenzione e porto di armi, normativa sulle armi e reati connessi al traffico/porto abusivo e ricettazione). La Corte non discute nel merito la qualificazione dei reati ma prende atto della gravità e delle modalità del fatto come elemento per la prognosi cautelare

Massime di principio

  • La concreta ed attuale esigenza cautelare (art. 274 lett. c) c.p.p.) si valuta prognosticamente: non è richiesta l'imminenza di una nuova commissione del reato, ma una valutazione complessiva delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio‑ambientale
  • In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione di merito con una diversa lettura dei fatti: le censure che si risolvono in una diversa apprezzamento degli elementi probatori sono inammissibili se prive di rilievi di illegittimità formale o di manifesta illogicità della motivazione
  • La gravità del fatto, quando corroborata da elementi concreti (numero e tipologia di armi, munizionamento, condotte di fuga, contatti con pregiudicati), può legittimare il ricorso a misure più afflittive se la valutazione complessiva indica rischio di reiterazione
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario individuare violazioni specifiche di norme o dimostrare una motivazione manifestamente illogica, non semplicemente prospettare una diversa interpretazione degli elementi di fatto
  • Le spese processuali in caso di rigetto del ricorso vengono normalmente addebitate al ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è utile valutare la fondatezza delle censure prima di ricorrere in cassazione

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