Cassazione Penale, Ordinanza n. 03507/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, condannati in primo grado e poi in appello alla pena di anni uno di reclusione ed euro 120,00 di multa ciascuno per un delitto di furto aggravato, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione. In particolare hanno contestato la ritenuta sussistenza del furto consumato ex art. 624 c.p. e hanno lamentato la mancata riqualificazione del fatto come tentativo ex artt. 624 e 56 c.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel confermare la qualificazione del reato come consumato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i motivi riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato le ragioni della qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata per contestare la qualificazione del fatto come furto consumato; la Corte ne conferma implicitamente la corretta applicazione alla fattispecie concreta.
art. 56 c.p.
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere la configurabilità del tentativo anziché del delitto consumato; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili.
art. 581 c.p.p.
Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il motivo che si limita ad affermare in modo generico illogicità o carenza motivazionale senza indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a base del dissenso.
- Quando la sentenza di merito ha già motivato sulla consumazione del furto, la deduzione in cassazione della sola configurabilità del tentativo, se non sviluppata attraverso una critica effettiva della motivazione d'appello, non è scrutinabile nel merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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