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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6366/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21/03/2023 che aveva respinto il reclamo relativo al diniego della liberazione anticipata per il periodo 10/05/2022 - 10/11/2022. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta contestata (sanzionata con una semplice ammonizione) del 9/11/2022 era di modesta rilevanza e non poteva giustificare il diniego del beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché il ricorso chiedeva una rivalutazione di merito. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale, che non si è limitato a considerare la mera esistenza del rapporto disciplinare ma ne ha valutato il significato nel contesto del periodo richiesto, ritenendo che la condotta fosse indicativa della mancata partecipazione all'opera rieducativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sent. n. 352 del 1991

    Richiamata per ribadire che la finalità della liberazione anticipata "ordinaria" è il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera rieducativa; principio usato per motivare che la valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice del merito

  • Art. 616 codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile

  • Cass. pen., Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 (Fedele, rv. 224792)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che le infrazioni disciplinari rilevano non per la sanzione inflitta ma come dato fattuale indicativo della mancata adesione del detenuto al percorso rieducativo; il relativo apprezzamento concreto rientra nella valutazione del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo illogicità manifesta

Massime di principio

  • Per la concessione della liberazione anticipata rileva la partecipazione effettiva del detenuto all'opera rieducativa; episodi disciplinari, anche se sanzionati lievemente, possono essere considerati indice negativo di tale partecipazione
  • La valutazione sull'ammissibilità del beneficio è rimessa al giudice di merito: la Cassazione non rientra nel merito se non per vizi di motivazione manifesti o errori di diritto evidenti
  • Impugnare il rigetto della liberazione anticipata richiede dimostrare vizi di diritto o illogicità manifesta nelle considerazioni di merito; una mera richiesta di rivalutazione dei fatti è inammissibile
  • Per contrastare l'incidenza di un rapporto disciplinare su una richiesta di beneficio è strategico documentare la continuità e l'effettività dell'impegno rieducativo nel periodo rilevante e, ove possibile, contestare la regolarità o la fondatezza del procedimento disciplinare

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