Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1220/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n. 4676 del 15.12.2025, emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le Risorse umane, Ufficio II, con il quale è stato disposto il diniego di assunzione del ricorrente nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di operatore del ruolo degli assistenti ed operatori, a seguito del procedimento avviato con la nota di preavviso n. 91304 del 02.12.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202600972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per carenza delle qualità morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che gli ha negato l'assunzione nella qualifica di operatore del ruolo degli assistenti e operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato adottato a seguito dell'emersione di una sentenza penale di condanna, non definitiva, alla pena di un anno e sette mesi di reclusione per i reati indicati negli artt. 387-bis c.p., 61, comma 1, n. 2, c.p. e 612-bis, comma 2, c.p. L'Amministrazione ha autonomamente valutato i fatti penalmente rilevanti, ritenendo insussistente il requisito delle qualità morali e di condotta. Dal testo emerge inoltre che il procedimento è stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e che il ricorrente ha contestato il diniego chiedendone la sospensione; non sono specificati ulteriori motivi di censura articolati nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che i reati oggetto della condanna, pur non definitiva, siano gravi e idonei, all'esito di autonoma valutazione amministrativa, a integrare la carenza del requisito delle qualità morali e di condotta. Il giudice ha valorizzato le peculiari funzioni di sicurezza e polizia giudiziaria attribuite agli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dalle quali deriva un elevato standard etico, non compatibile con precedenti penali di tale gravità, nonché gli ampi margini di discrezionalità riconosciuti all'Amministrazione nell'accertamento del requisito morale. Ha inoltre ritenuto corretto e conforme alla legge il procedimento, preceduto dal preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato ritenuto correttamente utilizzato prima dell'adozione del diniego di assunzione.

  • art. 387-bis c.p.

    Indica uno dei reati oggetto della condanna penale valutata dall'Amministrazione ai fini del requisito morale.

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    È richiamato in relazione alla condanna penale considerata dall'Amministrazione.

  • art. 612-bis, comma 2, c.p.

    Indica un ulteriore reato oggetto della condanna penale ritenuta incompatibile con il requisito delle qualità morali e di condotta.

Massime di principio

  • Nelle procedure di assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la verifica delle qualità morali e di condotta può essere effettuata mediante autonoma valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti, anche quando la condanna penale non sia definitiva.
  • La gravità dei reati può giustificare il diniego di assunzione per carenza del requisito etico quando le funzioni da svolgere comportino compiti di sicurezza e polizia giudiziaria e richiedano uno standard morale particolarmente rigoroso.
  • L'Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità nell'accertamento del requisito delle qualità morali e di condotta, ferma restando la necessità di una valutazione autonoma dei fatti rilevanti.
  • La regolare instaurazione del contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 concorre a escludere vizi procedimentali del diniego di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.