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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36009/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Candeloro impugnava la conferma della condanna per aver occultato la contabilità della Danidea Distribuzione s.r.l. (capo 1) e per aver presentato la dichiarazione IVA 2013 infedele con omissione di operazioni attive e passive e un'evasione superiore a € 780.000 (capo 2). In cassazione contestava l'uso, ai fini probatori, di presunzioni tributarie e della ricostruzione basata su fatture passive e ricarichi medi (argomentando che tali presunzioni non sono utilizzabili in sede penale), deduceva inoltre che la soglia di punibilità più favorevole sarebbe dovuta applicarsi e sosteneva di essere subentrato come legale rappresentante solo nel febbraio 2014 e di aver trovato documentazione incompleta. Infine lamentava che la Corte di appello non avesse riconosciuto le attenuanti generiche nonostante la sua collaborazione con la Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze relative all'affermazione di responsabilità per la dichiarazione infedele (confermandone quindi l'accertamento e la misura dell'evasione accertata di circa € 738.000) per genericità e natura fattuale delle censure e per la mancanza di elementi concreti contrari alle risultanze di merito; ha affermato la legittimità dell'utilizzo delle fatture passive e dei criteri di ricostruzione adottati in assenza di documentazione attiva. Ha tuttavia accolto il gravame limitatamente alla mancata motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza è stata annullata solo su questo punto e il processo rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame della richiesta e per l'eventuale rideterminazione della pena. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'accertamento del reato rimane irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 10

    Norma richiamata in relazione al reato di occultamento della contabilità; la Corte ha ritenuto che la mancata documentazione contabile integrasse gli elementi di reità in capo al legale rappresentante.

  • d.lgs. 74/2000, art. 4

    Norma richiamata per la dichiarazione IVA infedele; la sentenza ha confermato l'uso di elementi ricostruttivi (fatture passive e ricarichi medi) per dimostrare l'omissione di operazioni e l'entità dell'imposta elusa.

  • cod. proc. pen., artt. 187 e 192

    Richiamati in relazione al vizio denunciato sull'utilizzabilità delle presunzioni e delle prove emerse dalla verifica fiscale; la Corte ha ritenuto che le doglianze erano di natura fattuale e generica e non contestavano concretamente la ricostruzione probatoria di merito.

  • cod. proc. pen., art. 624

    Richiamato per il principio della formazione progressiva del giudicato: la Cassazione ha dichiarato irrevocabili le parti della sentenza non investite dalla parziale annullamento, stabilendo che l'accertamento del reato resta efficace per gli aspetti non rinviati.

Massime di principio

  • Le presunzioni tributarie e la ricostruzione basata su fatture passive e ricarichi medi possono essere utilizzate anche in sede penale se sostenute da elementi concreti e ricostruzione coerente: critiche meramente teoriche sull'inidoneità delle presunzioni sono inammissibili se non indicano elementi di fatto contrari.
  • Chi subentra nella carica di amministratore o legale rappresentante ha l'obbligo di verifica della contabilità e risponde anche per pregresse omissioni se non adempie ai doveri di controllo; l'asserita assunzione tardiva nella carica, se non provata in grado ed in modo concreto, non esclude la responsabilità.
  • In cassazione le doglianze di carattere essenzialmente fattuale o generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili: vanno prospettate con puntualità e con riferimento ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
  • La Corte di merito deve esaminare e motivare espressamente le richieste di attenuanti generiche; la loro omissione può determinare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame su quel punto.
  • Se la Cassazione annulla solo in parte la sentenza, gli altri capi e accertamenti non connessi con la parte annullata restano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p., con possibile impatto sulla fase esecutiva e sulle ulteriori cause di estinzione.

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