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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19645/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17/09/2024. Maria Aragona contestava la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che la sua partecipazione si limitò ad una presenza alla stipula del rogito notarile del 5/10/2011 e che non vi fosse consapevolezza dell'origine illecita delle somme né intento di occultamento (contestando la valutazione della prova, la qualificazione delle operazioni bancarie e la mancata riduzione di pena). Carmela Chiappetta censurava l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati tardivamente, contestava decisioni sulle ordinanze dibattimentali (ammissione testi a discarico e ordine della prova), la presunta continuità normativa tra l'abrogato art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007 e l'art. 493-ter c.p., e la valutazione di inattendibilità di alcune testimonianze (notaio e bancario), nonché l'uso in sede penale di pronunce civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e/o generici, confermando la ricostruzione e le valutazioni del giudice di merito. Ha ritenuto insussistenti le censure di Aragona in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e ha confermato che le movimentazioni e la messa a disposizione del conto indicavano consapevolezza della strumentalità del negozio. Ha ritenuto infondate le doglianze di Chiappetta sulla tardività dei motivi nuovi e sulle questioni processuali sollevate (anche sotto il profilo della continuità normativa tra norme abrogate e novellate, e della valutazione delle testimonianze). Entrambe le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di cassazione, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili, come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio ha carattere ampio: comprende anche condotte consistenti nel ricevere, versare o movimentare denaro di provenienza illecita nonché mettere a disposizione un conto per ostacolare l'accertamento della provenienza, senza che sia richiesto che le operazioni siano effettivamente idonee a rendere irrimediabilmente occulto l'illecito; rileva l'idoneità ex ante.

  • art. 493-ter cod. pen.

    L'introduzione dell'art. 493-ter e l'abrogazione dell'art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007 non hanno prodotto abolitio criminis: c'è continuità normativa, per cui non sussiste motivo di modifica dell'imputazione per tale motivo.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito al concorso di persone nel reato, richiamato nella rubrica di imputazione per indicare la partecipazione plurima nei fatti

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella determinazione della pena, sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla funzione delle circostanze nella modulazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti/agggravanti è di competenza del giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione a possibili elementi di mitigazione applicati in sede di merito (rideterminazione pena e eventuali benefici), la Corte ha ritenuto la rimodulazione congrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati; applicata per sanzionare le ricorrenti.

  • art. 611 comma 1 cod. proc. pen.

    Termine per la produzione di memorie delle parti civili: la Corte ha escluso dal esame una memoria ritenuta tardiva.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami procedurali relativi ai termini per i motivi di cassazione; utilizzato per ricondurre l'ammissibilità dei motivi alle regole formali.

  • art. 172 comma 3 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la proroga prevista per i termini cadenti in giorno festivo riguarda la scadenza ma non l'inizio della decorrenza del termine; pertanto un termine il cui primo giorno è festivo non è automaticamente prorogato.

  • art. 2 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferito all'attività ricostruttiva incidenter del giudice di merito nella delimitazione della dinamica fattuale; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito.

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamato come riferimento all'ipotesi estrema in cui la successiva inidoneità di un'operazione possa incidere sulla qualificazione, ma in generale la valutazione è ex ante.

Massime di principio

  • La mera presenza a un rogito notarile successivo alla consumazione di un reato presupposto non esclude la responsabilità per riciclaggio se dall'insieme degli elementi emerge consapevolezza o strumentalità del negozio rispetto alla provenienza illecita del denaro.
  • L'utilizzo o la messa a disposizione di un conto intestato a terzi per ricevere e movimentare somme di provenienza illecita può integrare il reato di riciclaggio anche se le operazioni risultano tracciabili e anche se il titolare formale non ha concorso nel reato presupposto.
  • La forma pubblica di un atto (es. rogito notarile) e la tracciabilità delle operazioni non sono di per sé elementi esimenti: rileva il contesto e l'intento al momento del compimento delle operazioni (idoneità ex ante a ostacolare l'accertamento).
  • La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è un accertamento di fatto spettante ai giudici di merito e in Cassazione è sindacabile solo in presenza di manifeste contraddizioni o di profili di illogicità insanabili.
  • Le censure che richiedono una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione della prova sono inammissibili in Cassazione se implicheranno un nuovo esame del merito in assenza di vizi logico-giuridici rilevanti.
  • I termini processuali: la regola che i giorni festivi non prorogano l'inizio della decorrenza dei termini è consolidata; la tardività dei motivi nuovi può determinare l'inammissibilità degli stessi.
  • L'abrogazione di una norma penale e l'introduzione di una nuova disposizione non determinano automaticamente abolitio criminis: va valutata la continuità normativa.
  • L'irregolarità nell'ordine di assunzione delle prove è in genere mera irregolarità processuale e non causa di nullità, salvo diversamente previsto dalla tassatività delle nullità.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è rivedibile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di arbitrarietà.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese, sanzioni pecuniarie e rifusione delle spese alle parti civili; prima di proporre ricorso è necessario valutare la solidità delle censure giuridiche e fattuali.

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