Cassazione Penale, Sentenza n. 19645/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 17/09/2024. Maria Aragona contestava la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che la sua partecipazione si limitò ad una presenza alla stipula del rogito notarile del 5/10/2011 e che non vi fosse consapevolezza dell'origine illecita delle somme né intento di occultamento (contestando la valutazione della prova, la qualificazione delle operazioni bancarie e la mancata riduzione di pena). Carmela Chiappetta censurava l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati tardivamente, contestava decisioni sulle ordinanze dibattimentali (ammissione testi a discarico e ordine della prova), la presunta continuità normativa tra l'abrogato art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007 e l'art. 493-ter c.p., e la valutazione di inattendibilità di alcune testimonianze (notaio e bancario), nonché l'uso in sede penale di pronunce civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e/o generici, confermando la ricostruzione e le valutazioni del giudice di merito. Ha ritenuto insussistenti le censure di Aragona in ordine all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e ha confermato che le movimentazioni e la messa a disposizione del conto indicavano consapevolezza della strumentalità del negozio. Ha ritenuto infondate le doglianze di Chiappetta sulla tardività dei motivi nuovi e sulle questioni processuali sollevate (anche sotto il profilo della continuità normativa tra norme abrogate e novellate, e della valutazione delle testimonianze). Entrambe le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di cassazione, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili, come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio ha carattere ampio: comprende anche condotte consistenti nel ricevere, versare o movimentare denaro di provenienza illecita nonché mettere a disposizione un conto per ostacolare l'accertamento della provenienza, senza che sia richiesto che le operazioni siano effettivamente idonee a rendere irrimediabilmente occulto l'illecito; rileva l'idoneità ex ante.
art. 493-ter cod. pen.
L'introduzione dell'art. 493-ter e l'abrogazione dell'art. 55 comma 9 d.lgs. 231/2007 non hanno prodotto abolitio criminis: c'è continuità normativa, per cui non sussiste motivo di modifica dell'imputazione per tale motivo.
art. 81 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato, richiamato nella rubrica di imputazione per indicare la partecipazione plurima nei fatti
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella determinazione della pena, sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria.
art. 132 cod. pen.
Richiamato in relazione alla funzione delle circostanze nella modulazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti/agggravanti è di competenza del giudice di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione a possibili elementi di mitigazione applicati in sede di merito (rideterminazione pena e eventuali benefici), la Corte ha ritenuto la rimodulazione congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati; applicata per sanzionare le ricorrenti.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
Termine per la produzione di memorie delle parti civili: la Corte ha escluso dal esame una memoria ritenuta tardiva.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai termini per i motivi di cassazione; utilizzato per ricondurre l'ammissibilità dei motivi alle regole formali.
art. 172 comma 3 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la proroga prevista per i termini cadenti in giorno festivo riguarda la scadenza ma non l'inizio della decorrenza del termine; pertanto un termine il cui primo giorno è festivo non è automaticamente prorogato.
art. 2 comma 1 cod. proc. pen.
Riferito all'attività ricostruttiva incidenter del giudice di merito nella delimitazione della dinamica fattuale; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito.
art. 49 cod. pen.
Richiamato come riferimento all'ipotesi estrema in cui la successiva inidoneità di un'operazione possa incidere sulla qualificazione, ma in generale la valutazione è ex ante.
Massime di principio
- La mera presenza a un rogito notarile successivo alla consumazione di un reato presupposto non esclude la responsabilità per riciclaggio se dall'insieme degli elementi emerge consapevolezza o strumentalità del negozio rispetto alla provenienza illecita del denaro.
- L'utilizzo o la messa a disposizione di un conto intestato a terzi per ricevere e movimentare somme di provenienza illecita può integrare il reato di riciclaggio anche se le operazioni risultano tracciabili e anche se il titolare formale non ha concorso nel reato presupposto.
- La forma pubblica di un atto (es. rogito notarile) e la tracciabilità delle operazioni non sono di per sé elementi esimenti: rileva il contesto e l'intento al momento del compimento delle operazioni (idoneità ex ante a ostacolare l'accertamento).
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze è un accertamento di fatto spettante ai giudici di merito e in Cassazione è sindacabile solo in presenza di manifeste contraddizioni o di profili di illogicità insanabili.
- Le censure che richiedono una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa ponderazione della prova sono inammissibili in Cassazione se implicheranno un nuovo esame del merito in assenza di vizi logico-giuridici rilevanti.
- I termini processuali: la regola che i giorni festivi non prorogano l'inizio della decorrenza dei termini è consolidata; la tardività dei motivi nuovi può determinare l'inammissibilità degli stessi.
- L'abrogazione di una norma penale e l'introduzione di una nuova disposizione non determinano automaticamente abolitio criminis: va valutata la continuità normativa.
- L'irregolarità nell'ordine di assunzione delle prove è in genere mera irregolarità processuale e non causa di nullità, salvo diversamente previsto dalla tassatività delle nullità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è rivedibile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e priva di arbitrarietà.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese, sanzioni pecuniarie e rifusione delle spese alle parti civili; prima di proporre ricorso è necessario valutare la solidità delle censure giuridiche e fattuali.
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