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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1985 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

FINANZA LOCALE - TARI - Rifiuti speciali - Perizia giurata di parte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento alla TARI dei locali indicati negli avvisi, sostenendo che vi venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e, quindi, non soggetti al tributo. A sostegno della propria posizione aveva prodotto una perizia giurata di parte, completa e dettagliata, idonea a descrivere le tipologie di rifiuti prodotte nei locali e il loro carattere speciale.

La decisione

La tesi del contribuente è stata ritenuta meritevole di accoglimento. La sentenza ha riconosciuto che una perizia giurata di parte, quando descriva in modo chiaro, completo e dettagliato la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati, può costituire autonomamente un valido elemento probatorio per escludere i locali dall'imposizione TARI. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su tale perizia, con conseguente sottrazione dei locali all'assoggettamento al tributo.

Norme richiamate

  • TARI - disciplina della tassa sui rifiuti

    Rifiuti speciali non assimilati

    I locali nei quali sono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati possono essere esclusi dall'assoggettamento alla TARI, purché tale circostanza sia adeguatamente dimostrata.

  • Cassazione, sentenza n. 14418/2014

    La prova della produzione di rifiuti speciali può essere fornita anche attraverso una perizia di parte, purché il documento sia specifico, completo e idoneo a dimostrare concretamente la natura dei rifiuti e i locali interessati.

  • Cassazione, sentenza n. 8890/2007

    Il giudice può valorizzare una perizia tecnica di parte quale elemento di prova, soprattutto quando essa illustri con chiarezza le modalità di produzione dei rifiuti speciali e l'assenza di rifiuti ordinari o assimilati.

Massime di principio

  • Per contestare la TARI sui locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati è essenziale dimostrare in modo concreto quali rifiuti vengono prodotti, in quali spazi e secondo quali modalità.
  • Una perizia giurata di parte può essere sufficiente anche senza ulteriori prove, se è completa, dettagliata, coerente e riferita specificamente ai locali oggetto dell'imposizione.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che l'attività produce rifiuti speciali: occorre dimostrare che i locali interessati producono esclusivamente, o comunque nei termini rilevanti, rifiuti esclusi dal servizio ordinario di raccolta.
  • Il giudice tributario può fondare la propria decisione anche su una consulenza o perizia predisposta dal contribuente, valutandone liberamente attendibilità e contenuto.
  • È opportuno conservare documentazione tecnica e amministrativa complementare, come formulari di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento, planimetrie e registri, per corroborare le conclusioni della perizia.

Testo integrale

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