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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto Cat. A 12/2020/Immig/II Sez./19BS028262 notificato in data 13/10/2022 dalla Questura di Brescia Ufficio Immigrazione, di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202201164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il successivo rilascio del permesso di soggiorno aveva determinato l'oggettivo soddisfacimento dell'interesse originariamente leso e la piena soddisfazione della pretesa della ricorrente, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Brescia notificato il 13 ottobre 2022, con il quale era stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio, con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato che la stessa aveva successivamente ottenuto il permesso di soggiorno e che, per effetto di tale sopravvenienza, non aveva più interesse a coltivare il ricorso. È stata quindi chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il soddisfacimento dell'interesse originariamente leso elimina ogni ragione di contrasto tra le parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione una specifica incidenza sulla decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale originariamente leso, facendo venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • Il successivo rilascio del titolo amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione del precedente diniego, poiché l'interesse alla rimozione dell'atto negativo risulta pienamente soddisfatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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