Ordinanza n. 147/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Prefettizio prot. -OMISSIS- emesso in data 11.09.2025, successivamente notificato, recante divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art.39 T.U.L.P.S, nonché revoca dei titoli di polizia posseduti dal ricorrente; - della nota n. -OMISSIS-del 24.11.2024 della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio; del provvedimento di ritiro cautelativo di armi e porto d’armi del 27.10.2024; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e revoca i titoli di polizia, unitamente agli atti presupposti di ritiro cautelativo e alla nota della Stazione dei Carabinieri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto prefettizio dell'11 settembre 2025 con cui gli è stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con contestuale revoca dei titoli di polizia posseduti. Sono stati inoltre impugnati la nota della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio del 24 novembre 2024, il provvedimento di ritiro cautelativo di armi e porto d'armi del 27 ottobre 2024 e gli ulteriori atti connessi, consequenziali e presupposti. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né procede alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendo invece necessario integrare l'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini della migliore comprensione della vicenda, acquisire tutti gli atti e documenti costituenti presupposto del provvedimento impugnato, indicando in particolare la nota della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio del 21 novembre 2024. Ha quindi ordinato al Prefetto di Napoli di eseguire l'incombente istruttorio entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione della domanda cautelare e del ricorso è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non decide, allo stato, sulla legittimità del divieto prefettizio né concede o nega la sospensione cautelare.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente
È indicato quale base normativa del decreto prefettizio impugnato; l'ordinanza istruttoria non ne interpreta i presupposti applicativi.
È richiamato nell'ambito della trattazione della domanda cautelare; non viene fornita una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritenga necessaria la conoscenza degli atti presupposti del provvedimento impugnato per comprendere compiutamente la vicenda e decidere la domanda cautelare, può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione il deposito della documentazione entro un termine determinato.
- L'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione degli atti presupposti e rinvia la trattazione non definisce la controversia e non esprime una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla sussistenza dei presupposti cautelari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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