Cassazione Penale, Sentenza n. 23024/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nasini impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di diritto e poi di fatto, di reati di bancarotta fraudolenta, falsificazione di bilanci e reati tributari. Contestava in particolare: la qualificazione di amministratore di fatto dopo la cessazione formale della carica (sostenendo di essere stato solo dirigente senza poteri decisionali autonomi); l'affidabilità e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei coimputati; l'attribuzione di responsabilità per omissione (art. 40 c.2 c.p.); la qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta anziché semplice e la relativa prescrizione di alcuni reati tributari; l'applicazione e la quantificazione della confisca per equivalente; la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena; vizi procedurali relativi all'acquisizione e alla utilizzazione di documenti informatici e all'utilizzo di specifiche testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali relativamente al capo 21 (fatti commessi sino al 26.2.2015) perché i reati sono estinti per prescrizione; ha annullato la statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio limitatamente a quella misura; ha rigettato il ricorso nel resto (confermando in massima parte la responsabilità penale e le statuizioni civili); ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 5.000,00).
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha richiamato che tale qualifica richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore e ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici di gestione che legittimano l'attribuzione della qualifica a Nasini
artt. 216, 217, 218, 223 legge fallimentare
artt. 216, 217, 218, 223 l. fall.
Norme sui delitti di bancarotta; la Corte ha ribadito che per la bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico (volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia dei creditori) e ha distinto le fattispecie a dolo generico da quelle a dolo specifico
art. 40, comma 2, cod. pen.
art. 40, secondo comma, cod. pen.
Regola la responsabilità per omesso impedimento dell'evento: la Corte ha applicato questo principio all'amministratore di fatto, ritenendolo gravato dei doveri tipici dell'amministratore di diritto e quindi penalmente responsabile anche per omissione
art. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000
artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000
Norme sui delitti tributari richiamate nella imputazione; la Corte ha valutato la prescrizione di alcuni reati tributari applicando il termine di prescrizione configurabile alla data dei fatti (prima delle modifiche normative successive)
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Cass.)
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024
Principio sulle confische in concorso: la confisca deve essere proporzionale al profitto conseguito da ciascun concorrente; la Corte ha annullato la confisca perché il provvedimento impugnato aveva attribuito a Nasini l'intero profitto senza individuare la sua quota
art. 149 disp. att. cod. proc. pen. e art. 191 cod. proc. pen.
art. 149 disp. att. c.p.p.; art. 191 c.p.p.
La violazione del divieto di comunicazione con il teste (art. 149 disp. att.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza; la Corte ha richiamato che l'illegittimità processuale deve essere valutata nella sua gravità e incidenza (art. 191) prima di dichiarare l'inutilizzabilità
art. 192 cod. proc. pen., comma 3
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese da imputati o coimputati: la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle dichiarazioni dei coimputati ove adeguatamente riscontrate e corroborate da altri elementi
art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel contraddittorio sulle sentenze civili: la Corte ha precisato che una sentenza civile non definitiva può essere valutata come elemento probatorio in sede penale, senza valore vincolante ma come riscontro liberamente apprezzabile
artt. 181, 182, 195, 498, 199 cod. proc. pen. (e norme processuali sull'acquisizione dati informatici)
artt. 181, 182, 195, 498, 199 c.p.p.
Norme processuali relative all'acquisizione e utilizzazione delle prove e ai rimedi; la Corte ha dichiarato inammissibili perché generiche le doglianze sulla presunta illegittima acquisizione di dati informatici, rimarcando l'onere della difesa di indicare quali atti siano viziati e la loro incidenza sulla decisione
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori: elementi sintomatici (direttive ai dipendenti, rapporti con banche/fornitori, autorizzazioni ai pagamenti) possono suffragare tale qualificazione anche in assenza di carica formale
- Dichiarazioni testimoniali convergenti e corroborate possono costituire base sufficiente per la condanna; la parte che contestia la loro attendibilità deve dimostrare contraddizioni o mancanza di riscontri concreti
- La responsabilità per omissione (art. 40 c.2 c.p.) si applica all'amministratore di fatto: chi esercita di fatto il governo societario assume i doveri e i rischi tipici dell'amministratore formale
- Per i reati tributari la prescrizione va calcolata secondo la normativa e la cornice edittale applicabile al tempo della commissione del fatto; prescrizione dichiarata priva l'imputato della responsabilità penale per quegli specifici eventi
- La confisca per equivalente, in caso di concorso, deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; l'attribuzione dell'intero profitto a un unico soggetto senza prova della sua quota è illegittima
- Vizi procedurali nell'acquisizione di documenti (es. file informatici) o violazioni formali delle regole di escussione dei testimoni non invalidano automaticamente la prova: è necessario dimostrarne la decisività per il risultato processuale
- Le statuizioni civili provvisorie decise nel processo penale (es. provvisionale) sono decisioni discrezionali e difficilmente impugnabili per cassazione; l'azione sul piano civile resta comunque separata dalla pronuncia penale
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