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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23024/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nasini impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di diritto e poi di fatto, di reati di bancarotta fraudolenta, falsificazione di bilanci e reati tributari. Contestava in particolare: la qualificazione di amministratore di fatto dopo la cessazione formale della carica (sostenendo di essere stato solo dirigente senza poteri decisionali autonomi); l'affidabilità e la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei coimputati; l'attribuzione di responsabilità per omissione (art. 40 c.2 c.p.); la qualificazione delle condotte come bancarotta fraudolenta anziché semplice e la relativa prescrizione di alcuni reati tributari; l'applicazione e la quantificazione della confisca per equivalente; la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena; vizi procedurali relativi all'acquisizione e alla utilizzazione di documenti informatici e all'utilizzo di specifiche testimonianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali relativamente al capo 21 (fatti commessi sino al 26.2.2015) perché i reati sono estinti per prescrizione; ha annullato la statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio limitatamente a quella misura; ha rigettato il ricorso nel resto (confermando in massima parte la responsabilità penale e le statuizioni civili); ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 5.000,00).

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha richiamato che tale qualifica richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore e ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici di gestione che legittimano l'attribuzione della qualifica a Nasini

  • artt. 216, 217, 218, 223 legge fallimentare

    artt. 216, 217, 218, 223 l. fall.

    Norme sui delitti di bancarotta; la Corte ha ribadito che per la bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente il dolo generico (volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse dalla garanzia dei creditori) e ha distinto le fattispecie a dolo generico da quelle a dolo specifico

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    art. 40, secondo comma, cod. pen.

    Regola la responsabilità per omesso impedimento dell'evento: la Corte ha applicato questo principio all'amministratore di fatto, ritenendolo gravato dei doveri tipici dell'amministratore di diritto e quindi penalmente responsabile anche per omissione

  • art. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000

    artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000

    Norme sui delitti tributari richiamate nella imputazione; la Corte ha valutato la prescrizione di alcuni reati tributari applicando il termine di prescrizione configurabile alla data dei fatti (prima delle modifiche normative successive)

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Cass.)

    Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024

    Principio sulle confische in concorso: la confisca deve essere proporzionale al profitto conseguito da ciascun concorrente; la Corte ha annullato la confisca perché il provvedimento impugnato aveva attribuito a Nasini l'intero profitto senza individuare la sua quota

  • art. 149 disp. att. cod. proc. pen. e art. 191 cod. proc. pen.

    art. 149 disp. att. c.p.p.; art. 191 c.p.p.

    La violazione del divieto di comunicazione con il teste (art. 149 disp. att.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza; la Corte ha richiamato che l'illegittimità processuale deve essere valutata nella sua gravità e incidenza (art. 191) prima di dichiarare l'inutilizzabilità

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 3

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese da imputati o coimputati: la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso delle dichiarazioni dei coimputati ove adeguatamente riscontrate e corroborate da altri elementi

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel contraddittorio sulle sentenze civili: la Corte ha precisato che una sentenza civile non definitiva può essere valutata come elemento probatorio in sede penale, senza valore vincolante ma come riscontro liberamente apprezzabile

  • artt. 181, 182, 195, 498, 199 cod. proc. pen. (e norme processuali sull'acquisizione dati informatici)

    artt. 181, 182, 195, 498, 199 c.p.p.

    Norme processuali relative all'acquisizione e utilizzazione delle prove e ai rimedi; la Corte ha dichiarato inammissibili perché generiche le doglianze sulla presunta illegittima acquisizione di dati informatici, rimarcando l'onere della difesa di indicare quali atti siano viziati e la loro incidenza sulla decisione

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori: elementi sintomatici (direttive ai dipendenti, rapporti con banche/fornitori, autorizzazioni ai pagamenti) possono suffragare tale qualificazione anche in assenza di carica formale
  • Dichiarazioni testimoniali convergenti e corroborate possono costituire base sufficiente per la condanna; la parte che contestia la loro attendibilità deve dimostrare contraddizioni o mancanza di riscontri concreti
  • La responsabilità per omissione (art. 40 c.2 c.p.) si applica all'amministratore di fatto: chi esercita di fatto il governo societario assume i doveri e i rischi tipici dell'amministratore formale
  • Per i reati tributari la prescrizione va calcolata secondo la normativa e la cornice edittale applicabile al tempo della commissione del fatto; prescrizione dichiarata priva l'imputato della responsabilità penale per quegli specifici eventi
  • La confisca per equivalente, in caso di concorso, deve essere commisurata al profitto effettivamente conseguito da ciascun concorrente; l'attribuzione dell'intero profitto a un unico soggetto senza prova della sua quota è illegittima
  • Vizi procedurali nell'acquisizione di documenti (es. file informatici) o violazioni formali delle regole di escussione dei testimoni non invalidano automaticamente la prova: è necessario dimostrarne la decisività per il risultato processuale
  • Le statuizioni civili provvisorie decise nel processo penale (es. provvisionale) sono decisioni discrezionali e difficilmente impugnabili per cassazione; l'azione sul piano civile resta comunque separata dalla pronuncia penale

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