Cassazione Penale, Sentenza n. 09089/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo a), bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b) e bancarotta impropria per causazione del dissesto mediante operazioni dolose (capo c). Le censure principali sono: (1) errore di applicazione dell'art. 216 l. fall. e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del comportamento come distruzione/sottrazione delle scritture contabili e/o manipolazione del bilancio; (2) contestazione della qualificazione come distrazione patrimoniale di varie operazioni: la percezione e scomparsa dell'importo di circa Euro 871.479,00 versato dalla Alvi; la cessione, ritenuta simulata in sede civile, del 50% di usufrutto e nuda proprietà di due immobili; e la scomparsa di tre veicoli aziendali; (3) erronea applicazione dell'art. 223 l. fall. lamentando l'assenza dell'elemento soggettivo per le 'operazioni dolose' e sostenendo che si trattò di incapacità gestionale; (4) mancata prova del danno rilevante per l'applicazione dell'aggravante dell'art. 219, comma 1, e dell'aggravante del concorso di più fatti di bancarotta ai sensi dell'art. 219, comma 2; (5) mancata applicazione del meccanismo di perequazione previsto dall'art. 63, comma 4 c.p. e applicazione ingiustificata delle aggravanti nella massima misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) il primo motivo relativo alla impropria estensione della contestazione al bilancio è stato ritenuto inedito perché sollevato solo nei motivi aggiunti e quindi non esaminabile in Cassazione; (ii) sul punto della somma di Euro 871.479,00 versata dalla Alvi, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, se la somma è entrata nelle casse sociali e non è rinvenuta dal curatore, grava sul fallito l'onere di dimostrare l'uso per finalità sociali; non sono emerse prove del reinvestimento a favore della società o del trasferimento a creditori; (iii) la cessione della quota 50% di usufrutto/nuda proprietà è stata considerata distrattiva nella misura in cui ha ridotto la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, indipendentemente dall'esito dell'azione civile di simulazione; (iv) la mancata ritrovabilità dei veicoli risultanti in scritture ha sufficiente rilievo probatorio per configurare la distrazione; (v) quanto alle operazioni dolose (art. 223), la Corte ha ritenuto integrati sia l'elemento oggettivo (condotte omissive e reiterate, quali il mancato pagamento di imposte e contributi dal 2004 con debito complessivo superiore a 1.100.000 Euro) sia l'elemento soggettivo: era prevedibile il dissesto e sussisteva la coscienza e volontà della condotta contraria ai doveri gestori; (vi) le circostanze aggravanti (danno di rilevante entità e concorso di più fatti di bancarotta/continuazione fallimentare) sono state applicate con motivazione congrua in relazione all'entità del passivo e alle modalità della condotta; (vii) l'eccezione relativa all'art. 63 c.p. è stata ritenuta inconferente perché non ricorrevano le condizioni per la perequazione invocate e la continuazione fallimentare è circostanza aggravante comune. Di conseguenza la condanna di merito è stata confermata e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
La norma (riguardante la bancarotta fraudolenta documentale) è stata interpretata in senso restrittivo quanto all'oggetto materiale: la Corte evidenzia che contestare la manipolazione del bilancio richiede specifiche censure già formulate in sede di impugnazione; inoltre, la qualificazione di comportamenti come sottrazione/distruzione delle scritture o manipolazione richiede che siano stati dedotti e contestati nelle fasi processuali precedenti.
art. 223 l. fall.
La norma sulle operazioni dolose è stata interpretata nel senso che rientrano non solo azioni materiali ma anche condotte omissive reiterate (es. mancati versamenti fiscali e previdenziali) che, per la loro intrinseca pericolosità e prevedibilità del dissesto, integrano l'elemento oggettivo e soggettivo del reato senza necessità della volontà diretta di provocare il fallimento.
art. 219, commi 1 e 2 l. fall.
Le circostanze aggravanti (danno di rilevante entità e concorso di più fatti di bancarotta) possono essere applicate quando la misura delle distrazioni e il passivo accertato dimostrano un danno significativo al ceto creditorio e la pluralità di fatti è stata riconosciuta nella prospettazione complessiva delle condotte illecite.
art. 63, comma 4 cod. pen.
Il meccanismo di perequazione previsto non è applicabile quando le aggravanti rilevate sono circostanze aggravanti comuni (es. continuazione fallimentare) e non le due circostanze aggravanti ad effetto speciale richieste per l'operatività della norma invocata dalla difesa.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato come base formale per le doglianze di errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione impugnate in Cassazione; la Corte ricorda i limiti di sindacabilità delle questioni non tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
Massime di principio
- Se somme sono risultate versate nelle casse sociali e non risultano nella massa fallimentare, grava sul fallito l'onere di provare che siano state impiegate per finalità aziendali legittime; l'assenza di tale prova favorisce la configurazione di distrazione.
- La qualificazione civile di un atto (es. mancato accertamento di simulazione) non esclude automaticamente la rilevanza penale dell'atto stesso: per la bancarotta distrattiva conta la consapevolezza del singolo imputato che l'atto poteva ledere la garanzia del ceto creditorio, non l'esito di un'azione civile promossa da un singolo creditore.
- La mancata disponibilità di beni risultanti nelle scritture (es. veicoli) al momento del fallimento costituisce prova rilevante di distrazione, purché risultino contabilmente e non reperibili nell'attivo.
- Le 'operazioni dolose' ex art. 223 possono essere compiute anche mediante condotte omissive reiterate (p.es. sistematico mancato pagamento di imposte e contributi): non è necessaria la volontà di provocare il fallimento, ma la coscienza e volontà di compiere atti contrari ai doveri gestori con prevedibile rischio di dissesto.
- Le aggravanti per danno rilevante e per pluralità/continuazione di fatti possono essere applicate sulla base dell'entità complessiva del danno e del passivo accertato; la Corte deve motivare adeguatamente l'entità della pena aumentata.
- In Cassazione non sono esaminabili censure e questioni nuove non sollevate tempestivamente nei gradi precedenti (inedità dei motivi salvo eccezioni).
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